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Tutele per chi acquista casa dal notaio

Le tutele per chi compra casa dal notaio

Quando si acquista una casa, sono molto chiari i diritti ed i doveri di chi vende, ma soprattutto di chi acquista. Il maggior dovere è quello di pagare il prezzo della compravendita, il diritto principale è quello di vedersi trasferita la casa.

Esistono anche altre apposite e specifiche tutele e garanzie per chi compra casa dal notaio, ecco quali.

Essere tutelati dal notaio nel comprare casa

Sicuramente, al giorno d’oggi, comprare casa è uno degli investimenti, nonché una delle scelte più importanti, da poter prendere, sia che si tratti di un acquisto in piena autonomia, sia che avvenga insieme al proprio coniuge.

Nell’acquistare un immobile viene sempre rilievo la figura del notaio come pubblico ufficiale, proprio perché una compravendita priva della forma notarile, oltre a non essere valida, non fornirebbe alcuna garanzia a chi acquista. Anzi, si potrebbe addirittura rischiare di subire dei comportamenti sbagliati del potenziale venditore, senza poterci far nulla.

Invece, il professionista notarile, proprio per le caratteristiche della sua figura, rappresenta un vero e proprio garante, di ciò che in sua presenza, viene dichiarato. Inoltre, la stessa forma solenne dell’atto notarile, è molto importante per chi compra, anche perché riceve adeguata pubblicità nei Registri Immobiliari, mediante la trascrizione eseguita dal notaio.

Come risolvere eventuali problemi dopo l’acquisto?

Sicuramente, le sicurezze che può fornire la figura del notaio, di tutto ciò che viene svolto in sua presenza, nonché l’atto pubblico prodotto e scritto da lui, rappresentano un’enorme tutela e sicurezza per chi compra casa.

Tuttavia potrebbe capitare che subentrino dei problemi, non prima della stipula dell’atto, e nemmeno contestualmente, ma magari una volta già effettuato il tutto.

Nemmeno in queste situazioni, l’acquirente della casa viene lasciato solo e sprovvisto di rimedi e garanzie. A seconda dei comportamenti spiacevoli che possono essere subiti, è sempre possibile prevenire o trovare una specifica soluzione.

La garanzia per evizione

Uno dei rimedi principali a favore del compratore è la cosiddetta garanzia per evizione. Si tratta di uno strumento previsto dalla legge, che tutela il compratore se una volta che ha acquistato un immobile, venga privato del diritto di proprietà sul bene acquistato. E questo avviene nel caso in cui una terza persona, faccia valere il medesimo diritto, proprio su quello stesso bene. Qualora, effettivamente, questa terza persona risulti davvero il reale titolare, il compratore verrebbe privato del diritto di proprietà sul bene acquistato, ed in questo caso rimarrebbe senza nulla.

L’evizione può assumere varie forme, essere totale, o parziale, a seconda che l’espropriazione subita sia solo parziale oppure completa. Esiste anche l’ipotesi della cosiddetta evizione limitativa, che si verifica quando il compratore non subisce una privazione del bene (né completa, né parziale), ma solo l’imposizione di una limitazione del godimento della cosa. Un esempio di questa figura per chiarire, è quello in cui una terza persona affermi di vantare un ipotetico diritto di servitù.

In cosa consiste la garanzia per evizione

Ecco che questa tutela, evita che il compratore possa rimanere truffato, stabilendo che il venditore, in questo caso, avrà l’obbligo di risarcimento del danno se si riscontra una colpa a suo carico. Inoltre, ed in qualunque ipotesi, il compratore potrà scegliere se beneficiare di una riduzione del prezzo, oppure risolvere direttamente il contratto, con tutto ciò che all’interno è sato previsto. In questo ultimo caso, si porrebbe il contratto stesso nel nulla, ricevendo la restituzione di prezzo e l’importo delle spese correlate.

Inoltre con apposita clausola, il notaio può modificare la disciplina sull’evizione prevista dalla legge, sulla base dei concreti interessi delle parti coinvolte, normalmente prevedendo un aumento della garanzia, in favore dell’acquirente.

La garanzia per i vizi

Potrebbe capitare che immobile venduto presenti delle caratteristiche che lo rendono viziato. Con viziato si intende che dette situazioni, o sono tali da renderlo del tutto inidoneo all’uso cui è destinato, oppure tali che ne diminuiscano di molto il suo valore (per esempio se l’immobile non dovesse essere realmente agibile).

La garanzia prevista in simili ipotesi, si chiama garanzia per i vizi della cosa venduta; essa prevede, oltre che dei rimedi, un comportamento preliminare che deve compiere il compratore. Egli, infatti, come prima cosa, una volta scoperti detti vizi e dette caratteristiche, ha l’obbligo di segnalarli, entro un dato termine (che la legge stabilisce in otto giorno dalla scoperta). Una volta compiuta la segnalazione, i rimedi sono o la riduzione del prezzo, oppure la risoluzione del contratto (salvo il risarcimento del danno in caso di colpa del venditore).

Mancanza di qualità

Un’ulteriore situazione che potrebbe accadere, è quella che si verifica quando l’immobile venduto non ha le qualità promesse dal venditore, e cioè quelle qualità che sono state apertamente dichiarate all’interno del contratto di compravendita, ma che non sono realmente sussistenti nella realtà dei fatti. Oppure, potrebbe capitare che l’immobile non presenti le caratteristiche essenziali per l’uso al quale è destinata (per esempio un immobile sprovvisto del pavimento).

Ecco che, in questo caso, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto, purché il difetto di qualità ecceda i cosiddetti limiti di tolleranza.

È evidente come sia importante affidarsi sempre all’informativa preliminare del notaio, volta a dare un’esauriente spiegazione a tutte le situazioni che possono verificarsi, unitamente a fornire precisazioni sulla singola terminologia giuridica.

La risoluzione per inadempimento

Si è molto parlato della cosiddetta risoluzione del contratto. Per concludere, è importante chiarire che questo rimedio è possibile che venga utilizzato dal compratore in qualunque situazione nella quale si ravvisi una forma di mancato adempimento, da parte del venditore.

Quindi è possibile risolvere il contratto per inadempimento in tutti i casi in cui il venditore, per esempio, non adempia all’obbligo di consegna delle chiavi dell’immobile nel tempo stabilito, oppure non tenga fede ad altre specifiche obbligazioni, espressamente pattuite all’interno del contratto di compravendita, e che invece si era impegnato a svolgere.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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