Intestare la casa al coniuge dal notaio

Come intestare casa al coniuge

Intestare la casa al coniuge dal notaioLa scelta di comprare una casa, intestandola ad altre persone, può avere alla base molteplici ragioni.

Che si sia spinti da un intento liberale, o da mere ragioni di convenienza, uno dei primi soggetti a cui si pensa di intestare una casa è, oltre ad eventuali figli, minorenni o maggiorenni, senza alcun dubbio, il proprio coniuge. Con coniuge ci si riferisce al soggetto cui si è legati da un valido rapporto di matrimonio, non anche il semplice convivente more uxorio.

Bisogna, invece, precisare che, le considerazioni in esame, possono estendersi anche alla persona con cui si è stretta un’unione civile, riferendosi, con ciò, all’unione fra persone dello stesso sesso, disciplinata dalla Legge Cirinnà.

Vediamo in concreto quali sono le varie possibilità che consentono di intestare la casa al proprio coniuge.

Contratto a favore di terzo

Una prima soluzione è il contratto a favore di terzo.

Ricorrendo questa tipologia di contratto, per esempio, uno dei due coniugi potrebbe comprare una casa e, nell’atto stesso, con l’aiuto del notaio, verrebbe espressamente previsto, che gli effetti della vendita ricadano, non sul coniuge che stipula, ma su una terza persona, nel nostro caso proprio in capo all’altro coniuge, che si vuole beneficiare. Nel contratto a favore di terzo, poiché gli effetti che si producono in capo alla terza persona possono essere solo favorevoli, non si ritiene obbligatoria la sua presenza. Tuttavia sarebbe preferibile che il coniuge non contraente fosse comunque presente, non per l’efficacia dell’atto, che sarebbe, appunto, valido ed efficace a prescindere, ma il suo consenso, in sede di stipula, avrebbe la funzione di rendere irrevocabile quanto pattuito in suo favore, e garantirebbe anche la stabilità degli effetti giuridici del contratto di vendita.

Donazione a favore del coniuge

Un’altra soluzione che si potrebbe adottare, per intestare la casa al proprio coniuge, è quella della donazione.

In questo caso, oltre alla necessaria presenza dei testimoni all’atto notarile, sarà necessario che partecipi il coniuge donatario, visto che dovrà accettare espressamente la donazione della casa.

Si tratta di un’opzione che potrebbe essere utilizzata, per esempio, qualora si decida solo in un secondo momento, di intestare la casa al proprio coniuge, visto che non risulterebbe conveniente, in un primo momento stipulare il contratto di compravendita, e successivamente donare la stessa casa, oggetto del primo atto. Se, infatti, si dovessero fare due atti, per raggiungere lo stesso obiettivo, a quel punto sarebbe molto più conveniente optare per il contratto a favore di terzo, come clausola del contratto di compravendita iniziale.

Cointestare la casa

Oltre a scegliere di intestare in modo esclusivo la casa che si sceglie di comprare, o che già si ha, in favore di qualcuno, e, nel nostro caso, in favore del nostro coniuge, si può decidere anche di cointestarla, per non perderne completamente la titolarità. Cointestarla significa decidere di attribuire la titolarità dell’immobile a favore di due persone, che sono ugualmente proprietarie. Pertanto, avranno gli stessi diritti e gli stessi doveri sulla casa in questione.

Normalmente si parla di cointestazione di una casa fra coniugi, o di comproprietà, qualora queste due persone abbiano adottato, come regime patrimoniale, quello della separazione dei beni. Nel regime di separazione, infatti, ciascun coniuge resta proprietario di quanto da lui acquistato, con la possibilità, però, di convenire un regime di titolarità condivisa, se espressamente pattuito, cioè se entrambi decidano di intervenire nell’atto di vendita, per acquistare una determinata casa. A questo punto si seguiranno le norme previste in caso di comunione ordinaria, senza che a nulla rilevi il rapporto di matrimonio esistente.

Qualora invece, i coniugi scelgano di adottare il regime di comunione legale dei beni saranno intestatari dei beni acquistati in corso di matrimonio in egual misura, eccetto con riferimento ad espresse eccezioni. Tuttavia, a differenza che nella comunione ordinaria o nella semplice cointestazione, ciascun coniuge è titolare solo di una quota ideale sul bene, o nel nostro caso, sulla casa facente parte della comunione. Quindi, finché dura lo stato della comunione e, dunque, finché i coniugi non decidono di separarsi o cambiare regime patrimoniale, non sarà possibile disporre della propria metà astratta sulla casa, vendendola o cedendola a qualunque titolo, e nemmeno chiederne la divisione.

Comunione legale fra coniugi

Oltre ai modi sopra esposti per poter intestare a casa al coniuge, la legge prevede un’altra possibilità, che consenta al coniuge di diventare titolare di una casa, pur non essendo necessaria la partecipazione all’atto di vendita. Questa possibilità non va prevista, bensì è un effetto automatico del regime patrimoniale scelto dai coniugi, noto, appunto, come comunione legale.

La comunione legale dei beni comporta una comunione di acquisti: questo significa che, qualora uno dei due coniugi acquisti una casa, salvo che non ricorrano apposite esclusioni di legge, ecco che questo acquisto, ricadendo in comunione legale comporterà l’attribuzione della titolarità della casa anche all’altro coniuge. Si tratta di una modalità non solo automatica, ma che non ammette deroghe per volontà dei coniugi. Nonostante il dibattito giurisprudenziale, infatti, non è ammesso il cosiddetto rifiuto del coacquisto, ovvero la dichiarazione con cui uno dei coniugi, in assenza dei presupposti di legge per l’esclusione, dichiari di voler fare in modo che il bene non cada in comunione legale.

Questa, è, sicuramente, una delle modalità più convenienti ed economiche per poter fare in modo di ottenere la cointestazione della casa col proprio coniuge, poiché non è necessaria la stipula di ulteriori atti notarili e non viene nemmeno richiesto il pagamento di imposte aggiuntive.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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