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Una società può donare? Donazione societaria dal notaio

Una societa può donare

La donazione e lo scopo di lucro delle società

La donazione immobiliare è il contratto stipulato tra due persone in cui l’una dona all’altra un bene, e mentre una si libera di quest’ultimo diminuendo il suo patrimonio l’altra si vede attribuire il bene che va ad aumentare il suo patrimonio gratuitamente per un importo corrispondente all’oggetto della donazione, e trattandosi di un contratto che deve essere concluso con atto pubblico il ruolo del Notaio è centrale, occorrendo altresì la partecipazione di due testimoni, richiesti dalla stessa legge.

In linea di massima, quando si parla di donazione si pensa subito al genitore che dona una somma di denaro al figlio per aiutarlo a comprare casa o alla donazione della stessa casa, ponendo in essere un atto che vede l’impoverimento di una parte e l’arricchimento dell’altra.

Ci si chiede se la donazione, quale massimo atto di liberalità esistente sia compatibile con lo scopo di lucro e cioè con la realizzazione dei profitti che quasi ogni tipologia di società persegue, vediamo di rispondere insieme a tale quesito.

La mancanza della capacità di donare in capo ad una società

L’opinione tradizionale ha sempre ritenuto l‘insussistenza della capacità di donare in capo alle società commerciali, in virtù del riconoscimento del carattere strettamente personale della donazione nonché alla incompatibilità dello scopo di lucro perseguito dalle suddette società con la causa donativa.

A dirla tutta questa opinione nega che una società commerciale possa rendersi autrice di tutti quei contratti che sono finalizzati al raggiungimento di un proprio interesse economico come quando l’ente pubblicizza, senza un ritorno economico e quindi gratuitamente, la propria merce per crescere nel mercato, e cioè tutti quelli che sono più precisamente detti contratti gratuiti atipici, a meno che nello statuto della società non esista una clausola che preveda astrattamente la possibilità di compierli.

Il riconoscimento della capacità di donare in capo alle società

In opposizione alla suddetta tesi, in una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione si è accolta lì opinione di senso opposto sostenendo che non esista assoluta incompatibilità tra la “causa liberale” della donazione e la “causa” del contratto di società e, più in particolare, lo scopo di lucro sociale.

Tale tesi ritiene che non ci sarebbe incompatibilitàcon l’oggetto sociale (l’esercizio in comune di una attività economia) né con lo scopo (realizzazione di utili da dividere tra i soci), riconoscendo una capacità generale della società di essere parte di qualsiasi atto o rapporto giuridico, anche non inerente l’oggetto sociale e stabilisce che se alcuni atti sono estranei all’oggetto sociale comporterebbero una responsabilità degli organi sociali senza inficiare la capacità di donare della società, che è sempre possibile.

Come una società può donare un immobile dal notaio

Chiarito che una società può donare, quando vuole donare un immobile deve recarsi dal notaio munita di tutta la documentazione necessaria al professionista per stipulare l’atto pubblico in questione, difatti si tratta di un vero e proprio contratto tra l’ente che dona e la persona fisica o giuridica che riceve la donazione, nonché la presenza di due testimoni che accertino l’avvenuto passaggio gratuito della proprietà.

La donazione di un immobile da parte di una società integra un atto gratuito in quanto all’impoverimento del patrimonio della società che si libera della proprietà, donandola, corrisponde l’arricchimento del patrimonio di colui che riceve il bene, di un valore corrispondente a quello del bene oggetto dell’atto, e cioè il donante, in questo caso la società, si disfa dell’immobile senza ricevere nulla in cambio dall’altra parte del contratto.

Un vero è proprio regalo che però necessita di alcune cautele quando si realizza alla presenza del notaio e cioè oltre all’intervento delle parti suddette e dei testimoni, deve emergere la volontà espressa di una parte di liberarsi del bene gratuitamente e dell’atra di accettare l’immobile senza versare alcun corrispettivo.

Quali documenti occorrono per la donazione di un immobile da parte della società

Quando una società dona un immobile deve munirsi di una serie di documenti da consegnare al notaio quali la copia dell’atto notarile con cui ha acquistato la proprietà dell’immobile, la piantina catastale, il certificato di agibilità, e se l’immobile è un terreno il certificato di destinazione urbanistica oppure se si tratta un fabbricato i permessi edilizi e se è stata fatta domanda in sanatoria per il condono occorre procurarsi la relativa documentazione.

È necessario che tutti questi documenti vengano consegnati prima di fissare un appuntamento per la stipula della donazione, di modo che il notaio possa fare tutte le verifiche del caso nell’interesse delle parti, e quindi opportuno richiedere un preventivo gratuito al notaio attraverso il portale Notaio Facile per conoscere non solo l’aspetto economico di tale pratica ma anche e soprattutto la qualità del servizio offerto dal professionista attraverso una prima conoscenza sul web.

Il costo della donazione da parte di una società

Quando si pone in essere un atto di donazione ci sono dei costi da dover sopportare e quando una società dona un immobile ad una persona, quest’ultima dovrà corrispondere una serie di imposte allo Stato oltre all’onorario del notaio, nello specifico sarà necessario pagare l’imposta di registro e l’imposta di bollo, oltre alle imposte ipotecaria e catastale.

Inoltre, non trattandosi di donazione tra parenti o familiari, il donatario dovrà corrispondere l’imposta di donazione pari all’8%, che potrà essere versata al professionista il quale provvederà a pagare questa e le altre imposte allo Stato in luogo di colui che riceve la donazione.

Quando una donazione da parte di una società si deve far dal Notaio?

La società di capitali o di persone che ha intenzione di trasferire ad una persona un bene di sua proprietà, affinché il trasferimento sia valido deve stipulare un atto pubblico, se ricorrono determinate condizioni e precisamente se sta donando un bene immobile come una casa o un terreno o se sta donando un bene mobile registrato o non registrato dal valore considerevole, come una somma di denaro ingente parametrata alla sua capacità economica. Se, invece, oggetto del trasferimento è un bene mobile di modico valore non è necessario il rogito notarile, ma sarà sufficiente il semplice trasferimento del bene dalle mani del donante a quelle del donatario come nel caso di una somma di denaro pari ad euro 500, in questo caso per far sì che il donatario ne divenga titolare è sufficiente che il donante effettui la semplice consegna.

È possibile revocare la donazione fatta da una società?

, solo che esistono delle differenze rispetto al caso in cui a donare sia una persona fisica. Difatti, nel caso di donazione di un immobile fatta da una persona fisica l’atto può essere revocato per sopravvenienza dei figli di chi dona, e cioè nel caso in cui il soggetto donante al momento in cui è stato stipulato il contratto non aveva o ignorava l’esistenza di propri figli che sono sopraggiunti dopo ed impugnare la donazione. Come si può immaginare una società non può avere figli, quindi tale ipotesi di revoca della donazione non può applicarsi nel caso di specie, mentre rimangono valide anche in tale fattispecie sia la revocazione per ingratitudine che la revoca per mutuo dissenso.

Nello specifico si parla di ingratitudine quando colui che ha ricevuto la donazione ha posto in essere un grave pregiudizio nei confronti del donante e nel caso in cui chi dona sia una società l’ipotesi di ingratitudine sussiste quando il donatario, e cioè colui che ha beneficiato dell’oggetto dell’atto, ha arrecato un grave pregiudizio al patrimonio della società.

La revoca per mutuo dissenso, rispetto a quanto appena detto, non è imputabile al comportamento di una sola delle parti, ma ricorre quando entrambe le parti del contratto di donazione decidono volontariamente di revocare gli effetti della stessa ponendo in essere un atto dello stesso tipo e con lo stesso oggetto ma a parti invertite, perché in tal caso il bene dovrà essere restituito dal donatario al donante.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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