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Uno straniero può essere socio di una società italiana?

straniero socio di una società italiana

Cosa significa essere socio in Italia

Ogni paese del mondo alle sue regole, con riferimento alla partecipazione dei soci alle singole società previste dai vari ordinamenti.

Essere socio di una società italiana, significa partecipare alla stessa, conferendo denaro o altri beni e impegnandosi a sopportare le perdite e a beneficiare della ripartizione degli utili. Queste regole sono sicuramente valide per il socio che sia cittadino italiano, ma valgono anche con riferimento ad un socio straniero? Vediamo quindi come e se uno straniero può partecipare ad una società costituita dal notaio.

Società di persone

La prima precisazione da fare è che per la costituzione di una società, in alcuni casi è obbligatorio l’atto notarile, in altri casi, seppur non obbligatorio, è comunque preferibile ai fini di pubblicità e per una maggiore sicurezza delle parti.

Le società italiane si dividono in società di persone e società di capitali.

Le società di persone sono caratterizzate, di base, da un ristretto numero di soci e si tratta di società in cui la persona del socio è obbligata illimitatamente, nei confronti di eventuali creditori della società. Infatti le società di persone non hanno la cosiddetta personalità giuridica. Un esempio sono le società in nome collettivo.

Trattandosi di società più piccole in cui il la componente economica ha una valenza inferiore, è più difficile, che uno straniero decida di partecipare a società di questo tipo.

Diritti particolari nelle società di capitali per lo straniero che investe

Nelle società di capitali, la responsabilità dei soci non è illimitata verso i vari creditori della società, bensì limitata a quanto conferito, che sia denaro oppure altre tipologie di beni. La compagine sociale normalmente è più ampia, quindi potrebbe capitare più di frequente, che una persona proveniente dall’estero decida di entrare a far parte di una società di capitali piuttosto che di una società di persone, anche solo per finanziarla e ricevere degli utili. Tra le società di capitali più adatte a questo scopo ci sono le società per azioni (S.p.A.).

Per attribuire delle caratteristiche particolari alle azioni, si potrebbe ricorrere allo strumento delle cosiddette categorie di azioni, affinché, magari, il socio straniero, possa beneficiare di diritti diversificati rispetto ai soliti diritti attribuiti, come per esempio il voto.

Come lo straniero partecipa ad una società italiana

Fatte tutte queste premesse, sembra chiaro come non ci sia alcun problema al fatto che in una società italiana possa partecipare un socio che italiano non è.

Bisogna tener presente, però, che nei singoli statuti della società potrebbero esserci delle clausole di prelazione oppure di gradimento, che limitano l’ingresso di ulteriori soci. Questo non significa che una clausola di prelazione o una clausola di gradimento possano limitare l’ingresso per nazionalità, bensì potrebbero moderare l’ingresso di terzi, che siano estranei, rispetto a quella che attualmente è la compagine sociale, a prescindere dalla loro nazionalità.

Al di là di questi eventuali limiti alla circolazione, non c’è alcun problema alla partecipazione di uno straniero ad una società italiana. Vediamo, però, come può avvenire l’ingresso, qualora esempio uno straniero si presenti dal notaio, perché vuole entrare in società.

Condizione di reciprocità

Nel caso in cui lo straniero sia cittadino europeo, non deve munirsi di alcun documento ulteriore, visto che esiste la cosiddetta cittadinanza europea.

Qualora, invece, si tratti di una straniero che proviene da un paese differente rispetto all’Unione Europea, il notaio potrebbe verificare se fra l’Italia e lo Stato da cui proviene sussistono degli accordi bilaterali.

Oppure un’altra verifica, potrebbe vertere sul fatto che esista la cosiddetta condizione di reciprocità.

Si tratta di una condizione in base alla quale lo straniero è ammesso a godere in Italia di determinati diritti, qualora all’italiano, in quel determinato paese da cui proviene lo straniero, siano concessi gli stessi diritti. L’elenco dei paesi è in continuo aggiornamento, e sarà il notaio a fornire tutte le informazioni opportune e necessarie.

Permesso soggiorno

La situazione più comune che può verificarsi, in caso di cittadino non europeo, è quella in cui, qualora voglia entrare in società, sia titolare di un permesso di soggiorno. Il permesso di soggiorno è rilasciato in Italia dalla Questura e deve essere in corso di validità: infatti, all’interno dell’atto notarile, non potrebbe inserirsi un permesso di soggiorno che sia scaduto.

Come si può entrare dopo che la società è già costituita?

Queste accortezze e documentazioni sono necessarie sempre qualora lo straniero voglia diventare socio di una società italiana, ma, concretamente, come fa a diventare socio?

Il caso più semplice è quello in cui venga costituito insieme agli altri soci, nel momento in cui tutti quanti si recano nello studio notarile per costituire da zero, una società che ancora non esiste, che sia di capitali oppure di persone.

Un altro caso è quello in cui lo straniero entri successivamente, quindi quando la società è già esistente, o perché gli vengono cedute le quote, quindi con una cessione di quote oppure nel caso in cui la società decida di aumentare il capitale, ed offra parte dell’aumento ad una persona non ancora socia.

Come fare se non conosce la lingua?

Un altro problema che si può porre non è relativo solo alla legittimazione dello straniero, a costituirsi in un atto notarile, ma anche relativo al fatto che lo straniero potrebbe non conoscere la lingua italiana: si tratta anzi di un’ipotesi abbastanza possibile.

Nell’ipotesi in cui nemmeno il notaio conosca la lingua da lui parlata, saranno necessarie delle formalità. Bisognerà avvalersi di un interprete che conosca la lingua parlata dallo straniero, e da lui scelto. Inoltre all’atto originale in italiano, andrà affiancata la traduzione nella lingua del socio non italiano, affinché possa pienamente comprendere il contenuto del verbale o dell’atto.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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