L’atto notorio: di cosa si tratta e a cosa serve

atto notorioL’atto notorio o atto di notorietà o attestazione giurata è una dichiarazione resa dal deponente secondo precise formalità davanti a un pubblico ufficiale e sotto giuramento, riguardante fatti giuridici, stati o qualità personali di cui i testimoni sono a conoscenza e che sono pubblici.

L’atto notorio è dunque un atto pubblico e scritto che può essere ricevuto da un Notaio, un cancelliere o un sindaco, benché sulla legittimità della ricezione da parte del sindaco vi siano opinioni contrastanti.

È un atto pubblico, abbiamo detto, fa quindi prova legale della sua provenienza, cioè di quanto avvenuto davanti al pubblico ufficiale, ma non fa prova legale dei contenuti della dichiarazione perché il pubblico ufficiale che la riceve non è tenuto ad esercitare controlli rispetto alla veridicità della dichiarazione stessa.

A cosa serve l’atto notorio? Serve a provare fatti giuridici, stati o qualità personali: per esempio in caso di successione la Banca solitamente richiede un atto notorio prima di consegnare il certificato di consistenza o di liquidità che dichiara il valore del patrimonio che andrà in successione. L’atto notorio serve anche ad accertare la qualità di eredi del defunto, in questo caso si sta dichiarando uno stato. Altre situazioni in cui può servire l’atto notorio sono ad esempio il dover dichiarare di essere proprietari del tal immobile o di un veicolo. Ed ancora attraverso l’atto notorio è possibile dichiarare fatti, come aver subito danni per un evento calamitoso; o qualità personali.

L’atto notorio: i requisiti dei testimoni e la formula

L’atto notorio richiede la presenza di due testimoni. I testimoni devono essere maggiorenni, capaci di intendere e volere, in possesso dei diritti civili, privi di interesse rispetto al contenuto dell’atto e non devono essere parenti o affini del dichiarante. Devono presentarsi muniti di un documento di identità in corso di validità.

Il pubblico ufficiale informa gli attestanti dell’obbligo di dire la verità e delle conseguenze penali delle dichiarazioni false e reticenti e li invita a rendere la seguente dichiarazione, che viene inserita nell’atto: “consapevole della responsabilità morale e giuridica che mi assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quando è a mia conoscenza”, dopodiché  inserisce  la dichiarazione che rendono specificando che “attestano essere vero, notorio e a loro personale conoscenza quanto segue”.

L’atto notorio e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio: le differenze

Non sempre è necessario ricorre ad un atto notorio, a volte basta una dichiarazione sostitutiva di notorietà.

Di cosa si tratta? Il Dpr n. 445 del 28 dicembre del 2000 prevede nei rapporti con la pubblica amministrazione, con i gestori dei pubblici servizi e con privati che lo consentono la sostituzione dell’atto notorio con la dichiarazione di sostituzione di notorietà per comprovare stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato e anche per attestare la conformità all’originale della copia di atto o documenti rilasciati da una pubblica amministrazione, titoli di studio o di servizio, documenti fiscali che devono essere conservati d privati.

Tale dichiarazione è resa direttamente e sottoscritta dal diretto interessato.

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio va infatti redatta dall’interessato in carta libera e se è rivolta alla Pubblica Amministrazione non richiede autenticazione della firma, ma solo che la firma avvenga davanti all’ufficio che richiede la dichiarazione o che si alleghi una fotocopia della carta d’identità.

Le dichiarazioni sostitutive di notorietà rivolte ai privati richiedono invece che la firma sia autenticata e l’apposizione di una marca da bollo.

La pubblica amministrazione non può esimersi dall’accettare la dichiarazione sostitutiva di notorietà nei casi previsti e deve acquisire d’ufficio la documentazione che ne comprovi i contenuti, mentre i privati possono non accoglierla.

La formula prevista per la dichiarazione sostitutiva di notorietà è la seguente: titolo del documento “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Art. 47 DPR n. 445 del 28 dicembre 2000)”, seguono i dati anagrafici del dichiarante ( io sottoscritto, nato a, il , residente a) e la seguente espressione: “ammonito secondo quanto prescritto dall’art. 76 DPR n. 445 del 28 dicembre  sulla responsabilità penale a cui posso andare incontro in caso di dichiarazione mendaci, ai sensi e per effetti della legge stessa, sotto la mia personale responsabilità dichiaro e sottoscrivo”. Si inserisce poi l’oggetto della dichiarazione e si firma.

Poi a seconda della destinazione della dichiarazione sostitutiva si può aggiungere una delle seguenti formule: “Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445 del 28 dicembre la presente dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente/addetto dell’ufficio; oppure è sottoscritta e inviata all’ufficio competente tramite (e si inserisce il mezzo usato) unitamente alla copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore”.

Se invece è indirizzata a un privato, come abbiamo visto, la firma deve essere autenticata.

L’atto notorio, la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio e l’autocertificazione: quando utilizzarli

Abbiamo visto che l’atto notorio è un atto pubblico, la dichiarazione sostitutiva di notorietà può essere utilizzata con la Pubblica Amministrazione, I gestori dei pubblici servizi e i privati che lo consentono, ma non si tratta di un atto pubblico. E l’autocertificazione? Che differenza c’è con la dichiarazione sostitutiva?

La differenza riguarda gli argomenti. L’art. 46 del Dpr n. 445 del 28 dicembre 2000 indica con precisione che cosa può essere dichiarato con una semplice autocertificazione redatta in carta libera. Si può autocertificare data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, stato di celibe, coniugato, vedono o stato libero; stato di famiglia, esistenza in vita, nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o del discendente, iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni, appartenenza a ordini professionali, titolo di studio, esami sostenuti; qualifica professionale posseduta, titoli di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto; possesso e numero del codice fiscale, della partita Iva e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria; stato di disoccupazione, qualità di pensionato e categoria di pensione, qualità di studente, qualità di legale rappresentati di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili, Iscrizioni presso associazioni o formazioni di qualsiasi tipo; tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel folio matricolare dello stato di servizio; di non aver riportato  condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano  l’applicazione di misure die prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa, di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali, qualità di vivenza  carico  tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile; di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Condividi questo articolo

Condividi questo articolo

Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
richiesta preventivo notaio online
richiesta al notaio