Pubblicazione del testamento dal notaio, documenti e tempi
- Cosa si intende con pubblicazione del testamento
- Quando si può pubblicare, e chi può chiederlo
- La pubblicazione del testamento redatto dal notaio
- La pubblicazione del testamento scritto dal testatore
- Quali documenti servono per la pubblicazione del testamento
- Come si svolge la seduta
- Cosa succede dopo la pubblicazione
- Quanto costa la pubblicazione del testamento dal notaio
- Le domande di chi deve portare un testamento dal notaio
Quando muore una persona che ha lasciato un testamento, il primo passo è portarlo da un notaio: la pubblicazione è un verbale, ricevuto alla presenza di due testimoni, con cui il testamento viene letto, descritto e allegato, e da quel momento può essere eseguito. Può chiederla chiunque lo abbia in mano, anche se non è erede; non servono tutti gli eredi, che vengono avvisati dopo dal notaio. Bastano l’originale del testamento, l’estratto dell’atto di morte e i documenti di chi lo presenta; l’appuntamento si fissa di norma in pochi giorni e il verbale si fa nella stessa seduta. Il conto è fatto da 200 euro di registro, 45 o 155 di bollo e l’onorario, di norma di qualche centinaio di euro più IVA: la cifra del proprio caso arriva con un preventivo per la pubblicazione da uno studio della propria provincia.
Nell’ambito delle successioni, non è sempre obbligatorio l’intervento di un notaio, perché può essere che si apra la successione legittima, oppure che sia stato redatto un testamento senza il suo aiuto.
A prescindere dalla tipologia di testamento, però, una volta che il testatore è deceduto, c’è sempre bisogno del notaio per procedere alla sua pubblicazione. Ecco di cosa si tratta, e quante tipologie di pubblicazione esistono.
Cosa si intende con pubblicazione del testamento
Con il termine pubblicazione del testamento, si fa riferimento a tutti quegli atti, redatti dal notaio, attraverso i quali, si rende noto il contenuto delle varie disposizioni post mortem. Questa fase, può essere attuata solo dopo che è subentrata la morte del testatore, e quindi nel momento in cui si apre la sua successione.
Le differenti tipologie di pubblicazione ed il contenuto dell’atto, variano a seconda della tipologia di testamento, scelto dal defunto, per regolare i propri interessi patrimoniali (ed eventualmente anche non patrimoniali).
Quali sono gli elementi comuni a tutte le pubblicazioni
Fra gli elementi che accomunano tutti questi atti, rilevano, principalmente, il fatto che viene data lettura, e quindi reso noto, il contenuto preciso e completo delle disposizioni testamentarie (e di conseguenza la volontà del testatore). In secondo luogo, questi verbali richiedono sempre la presenza obbligatoria di due testimoni (anche nel caso in cui questi non fossero stati presenti nella fase della redazione del testamento).

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Quando si può pubblicare, e chi può chiederlo
Requisito imprescindibile per la pubblicazione del testamento, che sia olografo, pubblico, segreto, internazionale o speciale, è la morte del testatore. Non è ammessa la pubblicazione prima del decesso, perché l’apertura della successione è determinata da quell’evento e sono vietati tutti gli atti compiuti su una successione non ancora aperta: la legge parla di nullità dei patti successori. Conseguentemente non sarà possibile neanche dividere i beni con un contratto dal notaio, così come non sarà possibile accettare o rinunciare all’eredità prima della morte.
Il Codice Civile è molto preciso su chi deve muoversi: chiunque è in possesso di un testamento olografo deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione, appena ha notizia della morte del testatore; se il testamento è stato depositato presso un notaio, la pubblicazione la riceve quel notaio, su richiesta di chi ne ha interesse. Non serve essere erede: può chiederla l’amico che lo custodiva, il vicino che lo ha trovato, uno solo dei familiari. Nella maggior parte dei casi, per l’olografo, sono i familiari a farne richiesta, per iniziare l’iter e subentrare nel patrimonio. Chi invece lo tiene nel cassetto per non farlo valere commette un reato.

La pubblicazione del testamento redatto dal notaio
Risulta opportuno partire dal testamento, relativamente al quale il notaio riveste un ruolo fondamentale già nella fase della sua redazione, ovvero il testamento pubblico. Esso è scritto dallo stesso pubblico ufficiale, in presenza di due testimoni, sulle base delle indicazioni fornite dal testatore.
Una volta che quest’ultimo viene a mancare, è necessario rendere noto il contenuto del testamento. Si parla, con un linguaggio un po’ improprio, di pubblicazione del testamento pubblico, ma in realtà, trattandosi già di un documento pubblico, è più corretto dire che si tratta di un verbale, attraverso il quale il testamento passa dal repertorio degli atti a causa di morte, al repertorio degli atti fra vivi. Va precisato che il pubblico ufficiale deve essere lo stesso presso il quale il defunto aveva fatto testamento, e la pubblicazione, dovrebbe avvenire all’interno del suo studio principale, e non in quello secondario.
La pubblicazione del testamento scritto dal testatore
Diversamente dal testamento pubblico, che si trova già negli atti del notaio, il testamento olografo (ovvero quello scritto datato e sottoscritto, interamente per mano del defunto), una volta che il testatore viene a mancare, deve essere materialmente consegnato al notaio per la sua pubblicazione, da parte di chi sapeva dove questo testamento fosse conservato.
Questa prassi subisce un’eccezione nel caso in cui il testatore, una volta fatto testamento, abbia deciso di portarlo al notaio, affinché lo custodisse in via fiduciaria o in via formale. Per la custodia formale, il notaio dovrà redigere un verbale apposito. Verbale di pubblicazione e verbale di deposito, non devono essere confusi con il verbale che viene redatto nel caso in cui il testatore, cambiando idea, decida di ritirarlo dallo studio del notaio, e di conservarlo altrove.
Serve l’originale, non una fotocopia
Per poter procedere alla pubblicazione bisogna necessariamente avere l’originale del testamento. Questa problematica non si pone nel caso in cui il testamento sia stato fatto per atto pubblico oppure sia stato preventivamente depositato presso un notaio. Il problema si pone tutte le volte in cui il testamento è stato scritto dal testatore e conservato, ad esempio, presso la propria abitazione: i rischi di contraffazione, distruzione e smarrimento sono più alti, ed è per questo che viene consigliata prudenza nella redazione e nella conservazione. Non è possibile sostituire l’originale con la fotocopia, perché il notaio deve allegare al verbale proprio il foglio scritto dal testatore. Il punto è stato oggetto di dibattito, perché molte persone, non riuscendo a trovare l’originale, si sono ritrovate con in mano solo una fotocopia come ultimo scritto del defunto: è uno dei casi in cui conviene chiedere subito al notaio come muoversi.
I verbali del testamento segreto
Il testamento segreto rappresenta una delle forme probabilmente più complessa, poiché si tratta di una tipologia nella quale, in parte è obbligatorio l’aiuto del notaio, per altra parte il testatore può redigerlo in autonomia (persino avvalendosi dell’aiuto di terze persone). Detto testamento, dunque, si compone del verbale di ricevimento, redatto dal notaio nel momento in cui questo viene consegnato, e della scheda, redatta, appunto, dal testatore o anche da altri.
Anche in detto caso, il testatore potrebbe decidere, prima della sua morte, di ritirarlo (in questo caso, salvo che non possa valere come testamento olografo, il ritiro del testamento segreto costituisce un’ipotesi di revoca).
La pubblicazione del testamento segreto
Qualora venga seguito il normale iter, una volta morto il testatore, il testamento segreto deve essere aperto e pubblicato dal notaio appena gli perviene la notizia della morte del testatore. Sebbene si sostiene anche che il notaio potrebbe agire in assenza di uno specifico obbligo, sarebbe comunque preferibile che egli sia sollecitato da un richiedente, ovvero un soggetto che ha concreto interessato alla successione.
Quali documenti servono per la pubblicazione del testamento
Normalmente, per la pubblicazione del testamento (e a prescindere dalla sua tipologia), servono alcuni documenti, che non devono mai mancare. Questa è la lista, con il posto dove prenderli.
| Cosa portare | Dove si prende | Da sapere |
|---|---|---|
| Il testamento in originale | da chi lo custodiva; se depositato, è già dal notaio | la fotocopia non basta; una busta chiusa non va aperta, la apre il notaio |
| Estratto per riassunto dell’atto di morte | Comune di residenza del defunto, o Comune in cui è morto | non è il certificato di morte: contiene anche luogo, data e annotazioni, e va allegato |
| Documento e codice fiscale di chi chiede la pubblicazione | propri | le generalità vanno nel verbale, che si firma insieme ai testimoni e al notaio |
| Copia dei documenti del defunto | tra le sue carte | servono per l’identificazione nel verbale |
| Altro, caso per caso | lo indica lo studio | per esempio i dati di eredi e legatari da avvisare |
Estratto dell’atto di morte e certificato di morte non sono la stessa cosa
Per pubblicare il testamento occorre la morte del testatore, ma non basta che venga dichiarata da chi è interessato: deve risultare da un documento. Al notaio si presenta l’estratto per riassunto dell’atto di morte, che dimostra l’avvenuto decesso, il luogo e la data. Per un non esperto sembrano equivalenti, ma il certificato di morte riporta solo le informazioni essenziali sull’evento, mentre l’estratto contiene anche gli altri dati dell’atto e le eventuali annotazioni, ed è quello che va allegato al verbale. Lo rilascia il Comune di residenza del defunto oppure quello in cui la persona è deceduta: in pratica il secondo caso è quello di chi muore in un ospedale di una città diversa da quella in cui abitava.
Come si svolge la seduta
Raccolti i documenti, il notaio, alla presenza di due testimoni con i requisiti della legge notarile, redige un verbale in forma pubblica: descrive il testamento e il modo in cui gli è stato consegnato, ne legge e ne riporta il contenuto, lo allega insieme all’estratto di morte. Firmano chi ha portato il testamento, i testimoni e il notaio. Di norma tutto avviene in una sola seduta, di meno di un’ora; l’appuntamento si fissa in pochi giorni, il tempo che serve per avere l’estratto dal Comune. Chi non può o non vuole essere presente non perde nulla: la pubblicazione non richiede gli eredi, e ciascuno deciderà dopo, con calma, se accettare o rinunciare.
Cosa succede dopo la pubblicazione
Una volta pubblicato il testamento il notaio è tenuto a informare eredi e legatari dell’esistenza del testamento, di norma con una raccomandata a cui allega copia del verbale; trasmette poi copia del verbale alla cancelleria del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, e il testamento viene annotato nel Registro Generale dei Testamenti. È lì che “si vede” la pubblicazione: chiunque può chiedere al Registro se una persona ha lasciato testamento e da quale notaio, e copia del verbale si chiede allo studio che lo ha ricevuto. Da quel momento gli eredi possono accettare, anche con beneficio di inventario, o rinunciare; i legatari acquistano il lascito senza bisogno di accettare, salvo rifiuto; e almeno uno dei successori deve presentare entro dodici mesi la dichiarazione di successione, che non comporta accettazione. Chi ritiene lese le proprie quote può agire in riduzione: le regole sono nella pagina sul notaio per la successione.
Quanto costa la pubblicazione del testamento dal notaio
Preliminarmente va puntualizzato, che, a prescindere dalla tipologia di testamento e con riferimento a quanto specificato, non è possibile affidare a soggetti diversi da un notaio il compito di procedere alla pubblicazione di un testamento.
Il costo della pubblicazione del testamento dal notaio, trattandosi di una spesa collegata alla successione, deve essere sostenuta, di base, da coloro che sono stati istituiti eredi. Le spese variano molto in base al professionista scelto, anche se, oltre all’onorario, andranno tenute in considerazione le imposte per la registrazione e l’imposta di bollo: 200 euro di imposta di registro, 45 euro di bollo, che diventano 155 se il testamento contiene legati immobiliari da trascrivere, più l’onorario, di norma di qualche centinaio di euro oltre l’IVA. Senza immobili il totale resta di norma entro il migliaio di euro; sale se nello stesso atto si accetta l’eredità.
Nessuno di questi verbali è soggetto a trascrizione, ovvero ad apposita pubblicità all’interno dei Registri Immobiliari. Infatti ciò che si trascrive è solo il successivo (ed eventuale) atto di accettazione dell’eredità.
Le domande di chi deve portare un testamento dal notaio
Chi deve essere presente alla pubblicazione del testamento?
Chi lo consegna, i due testimoni e il notaio. Gli eredi non sono necessari: possono esserci, ma la loro assenza non blocca nulla, perché l’accettazione è un atto separato e successivo.
Cosa succede se un erede non è presente o non lo sapeva?
Viene avvisato dal notaio dopo la pubblicazione, di norma con raccomandata e copia del verbale, e conserva per intero i suoi diritti: può accettare, rinunciare o chiedere la riduzione se le sue quote sono lese. Nessuno può essere escluso solo perché non era in studio quel giorno.
Dove si vede se un testamento è stato pubblicato?
Nel Registro Generale dei Testamenti, dove il notaio fa annotare la pubblicazione: chiunque può chiedere un certificato per sapere se il defunto ha lasciato testamento e presso quale notaio. La copia del verbale si chiede allo studio che lo ha ricevuto.
Quanto tempo ci vuole?
Pochi giorni per l’appuntamento e una sola seduta per il verbale. Il tempo lo fanno i documenti: l’estratto dell’atto di morte va chiesto al Comune prima di fissare la data. L’avviso agli altri eredi parte dopo.
Serve la pubblicazione anche per il testamento pubblico?
Non nel senso proprio: il testamento pubblico è già un atto pubblico. Dopo la morte lo stesso notaio che lo ha ricevuto redige un verbale con cui il testamento passa agli atti tra vivi e viene registrato, e avvisa eredi e legatari.
Quanto costa pubblicare un testamento?
200 euro di imposta di registro, 45 o 155 euro di bollo e l’onorario del notaio, di norma di qualche centinaio di euro più IVA. Pagano gli eredi, in parti uguali; la cifra esatta è nel preventivo dello studio.