Conflitto di attribuzione
Quando si parla di conflitti di attribuzione si intende un conflitto che sorge tra i poteri dello Stato, in particolare tra gli organi dello stesso o tra Stato e Regioni, in cui ciascuno di essi rivendica il diritto ad esercitare determinate funzioni.
L’organo deputato alla risoluzione di conflitti di attribuzione è la Corte Costituzionale che garantisce il rispetto dei precetti normativi sanciti dalla Costituzione e il bilanciamento dei poteri tra diversi enti dello Stato e Regioni.
Come risolvere i conflitti di attribuzione
Per risolvere i conflitti di attribuzione è necessario agire in giudizio mediante un ricorso alla Corte costituzionale: la parte che afferma di essere stata oggetto di lesione può presentare un ricorso motivato esplicando le ragioni della conflittualità e i motivi per i quali viene rivendicato il proprio diritto. Come anticipato, è la Corte Costituzionale che a seguito di un esame della questione potrà decidere se accogliere o meno il ricorso, riconoscendo la competenza all’organo ricorrente o respingendo la competenza dell’altro organo.
La pronuncia della Corte è definitiva, vincolante e pubblica e ha lo scopo di stabilire quale sia l’organo effettivamente legittimato ad esercitare quella funzione e quali siano i rispettivi limiti delle attribuzioni.
Attribuzione al notaio di nuove competenze
A partire dal 28 febbraio 2023, grazie al decreto legislativo 149/2022, è stato introdotto un nuovo sistema di autorizzazione definito "a doppio binario". In questo contesto, anche il notaio, in alternativa e in concorrenza con il giudice, può rilasciare autorizzazioni per atti pubblici o scritture private autenticate nei casi in cui sia coinvolto un soggetto incapace o si tratti di beni ereditari.
Questo sistema offre alle parti coinvolte nella stipula dell'atto la possibilità di scegliere se richiedere l’autorizzazione al giudice, come avveniva tradizionalmente, o al notaio incaricato, che può ora svolgere le stesse funzioni del giudice grazie alla sua competenza tecnica e imparzialità. In ogni caso, rimane sempre possibile per le parti percorrere la via giudiziale.