Imposta di registro
L’imposta di registro è un’imposta indiretta, ossia un’imposta che colpisce una manifestazione indiretta di ricchezza, come ad esempio l’acquisto di un immobile, rappresentando un indice della capacità economica del contribuente.
Si applica in via obbligatoria a determinati atti e anche a quelli presentati volontariamente per la registrazione. I soggetti tenuti alla registrazione degli atti e documenti sono definiti dall’art. 10 del D.P.R. n. 131/1986, mentre per le scritture private non autenticate, sono le parti contraenti a essere responsabili della registrazione. Negli atti pubblici, invece, la registrazione è a carico del notaio o pubblico ufficiale. Dal punto di vista fiscale, esiste una responsabilità solidale tra le parti per il pagamento dell'imposta di registro.
In caso di mancata registrazione o denuncia, si applicano sanzioni amministrative e se la registrazione è tardiva (entro 30 giorni), la sanzione è ridotta con un minimo di 200 euro. Per omesso o insufficiente pagamento dell'imposta, la sanzione è del 30% dell’importo. È possibile ridurre le sanzioni tramite il ravvedimento operoso.
Scopo dell’imposta di registro
La registrazione, indipendentemente dal fatto che sia obbligatoria che volontaria, ha lo scopo di attestare l’esistenza degli atti, ma anche di attribuire agli atti di una data certa opponibile ai terzi (ai sensi dell’art. 2704 del c.c.). Inoltre è prevista la conservazione di tali atti a cura dell'Agenzia delle Entrate alla quale possono essere richieste copie ovvero estratti degli atti stessi.