Mandatario e mandante

Definizione di mandato

Mandatario e mandanteIl mandato è il contratto con cui il mandatario si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto del mandante. Il mandato può essere generale, per tutti gli atti di ordinaria amministrazione, o speciale, nel caso in cui si tratti di singoli atti giuridici.

Il mandante è la persona fisica o giuridica che devolve a un altro soggetto (mandatario) l’incarico di svolgere un’attività o un’operazione giuridica in sua rappresentanza. In altre parole, il mandante è colui che dà mandato, ossia che conferisce l’incarico ed ha il diritto di revocare il mandato in qualsiasi momento, salvo patto contrario o salvo che la revoca causi un danno ingiusto al mandatario.

Il mandatario è la persona incaricata dal mandante di compiere uno o più atti giuridici in sua vece. Accettando l’incarico, il mandatario si impegna a eseguire l’attività delegata con diligenza e nel rispetto delle istruzioni ricevute dal mandante. Il mandatario deve agire nell’interesse del mandante e risponderne in caso di danni derivanti da negligenza o azioni non autorizzate. Se il mandato è a titolo oneroso, il mandatario ha diritto a un compenso per il servizio reso, mentre se è a titolo gratuito, può comunque avere diritto al rimborso delle spese sostenute per eseguire il mandato.

Obblighi del mandante e del mandatario

Il mandatario deve usare la diligenza del buon padre di famiglia, ma nel caso in cui il mandato sia gratuito, la responsabilità è valutata con minor rigore; non può, inoltre delegare, ad altri i suoi compiti e nel caso in cui provveda in tal senso, senza autorizzazione risponde dell’operato del sostituto.

Il mandatario può avere o meno la rappresentanza del mandante che necessita di un atto di procura che può essere implicita o esplicita, così come interna o esterna al contratto di mandato.

Pluralità di mandanti e mandatari

Nel caso di pluralità di mandanti, il mandante si definisce collettivo: tutti i mandanti sono responsabili in solido e la revoca, per avere effetto, deve essere fatta da tutti coloro che hanno conferito l’incarico, salvo non ricorra una giusta causa.

Nell’ipotesi, invece, di pluralità di mandatari, il mandato si presume disgiuntivo, per cui ciascun mandatario può agire ed è responsabile indipendentemente dagli altri, salvo che il mandato sia espressamente considerato come congiuntivo dal titolo, nel qual caso lo stesso non ha effetto fino a quando non è accettato da tutti i mandatari, i mandatari che abbiano agito congiuntamente sono responsabili in solido nei confronti del mandante e la causa di estinzione che colpisce un mandatario estingue l’intero contratto.

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