Calcolo usufrutto e nuda proprietà 2025

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Nuove percentuali fiscali in vigore dal 1° gennaio 2025 

A partire dal 1° gennaio 2025, sono entrate in vigore nuove disposizioni relative al calcolo del valore dell'usufrutto e della nuda proprietà, che riguardano principalmente il saggio legale di interesse e l'aggiornamento dei coefficienti utilizzati per determinare il valore di tali diritti in ambito fiscale.

Tali modifiche, introdotte dal D.Lgs. 18 settembre 2024 n. 139, hanno un impatto significativo sull'imposta di registro e sulle imposte di successione e donazione nell’ambito anche degli atti stipulati dal notaio. Vediamo insieme come viene effettuato il calcolo di usufrutto e nuda proprietà secondo le nuove disposizioni, previste per l’anno 2025.

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Modifiche per il 2025: saggio di interesse

La novità principale che riguarda il calcolo dell'usufrutto e della nuda proprietà dal 1° gennaio 2025 è l'introduzione di un saggio legale d’interesse non inferiore al 2,5%. Questa misura è stata prevista dal D.Lgs. 18 settembre 2024 n. 139, che ha modificato alcuni articoli del Testo Unico delle Imposte di Registro (articoli 46 e 48) e del Testo Unico delle Successioni e Donazioni (articoli 14 e 17).

Sebbene il tasso d’interesse legale, stabilito dal Decreto Ministeriale dell’Economia e delle Finanze del 10 dicembre 2024, sia fissato al 2%, per il calcolo del valore dell'usufrutto e della nuda proprietà si deve comunque utilizzare un tasso minimo del 2,5%. Questo cambiamento si applica a partire dal 1° gennaio 2025 e influenzerà significativamente il calcolo delle imposte relative ai trasferimenti immobiliari e alle successioni.

Calcolo usufrutto e nuda proprieta 2025

Come si calcola il valore dell’usufrutto e della nuda proprietà?

Il valore dell'usufrutto e della nuda proprietà si determina tenendo conto principalmente di due fattori: il valore della piena proprietà e il saggio d'interesse legale.

Per valore di riferimento della piena proprietà si intende il valore totale dell'immobile, che rappresenta la somma dell'usufrutto e della nuda proprietà. Ad esempio, se un immobile ha un valore di € 100.000, questo è il valore di partenza.

Con riferimento invece alla percentuale di valore dell’usufrutto, questa dipende dall’età dell’usufruttuario. Più alta è l’età dell’usufruttuario, minore sarà il valore dell’usufrutto, mentre maggiore sarà il valore della nuda proprietà.

Il calcolo avviene moltiplicando il valore della piena proprietà per il coefficiente di usufrutto determinati in base al tasso d’interesse legale del 2,5% e all’età dell’usufruttuario. Questi coefficienti vengono aggiornati annualmente e sono pubblicati nel prospetto allegato al D.Lgs. 18 settembre 2024 n. 139. I coefficienti tengono conto della durata del diritto di usufrutto, che varia in base all’età dell'usufruttuario.

Esempio pratico di calcolo usufrutto e nuda 2025

Per comprendere al meglio i valori è opportuno esporre un esempio pratico. Supponiamo che il valore dell'immobile sia di € 100.000 e l’usufruttuario abbia 62 anni. In base ai coefficienti aggiornati, il valore dell’usufrutto potrebbe risultare pari al 55% del valore della piena proprietà, mentre il valore della nuda proprietà sarà pari al 45%. Quindi:

  • Valore usufrutto = 55% di € 100.000 = € 55.000
  • Valore nuda proprietà = 45% di € 100.000 = € 45.000

Impatti fiscali: imposta di registro e successione

Le nuove modalità di calcolo si applicano principalmente in due ambiti fiscali:

Secondo l’articolo 48 del T.U.R. (Testo Unico delle Imposte di Registro), nel caso di trasferimento della proprietà gravata da diritto di usufrutto, la base imponibile per il calcolo dell’imposta di registro è determinata dalla differenza tra il valore della piena proprietà e quello dell’usufrutto. Ad esempio, se il valore della piena proprietà è € 100.000 e il valore dell’usufrutto è € 55.000, la base imponibile per l’imposta di registro sarà pari a € 45.000 (valore della nuda proprietà).

L’articolo 14 del T.U.S. (Testo Unico delle Successioni e Donazioni) stabilisce che, ai fini della determinazione della base imponibile, il valore degli usufrutti, degli usi e delle abitazioni deve essere determinato in base ai coefficienti applicabili, che sono aggiornati ogni anno in relazione al tasso di interesse legale. Come nel caso dell’imposta di registro, la base imponibile per l’imposta sulle successioni e donazioni sarà calcolata sulla differenza tra il valore della piena proprietà e quello dell’usufrutto o della nuda proprietà.

Coefficienti di calcolo usufrutto e nuda

Il calcolo dell'usufrutto e della nuda proprietà si effettua utilizzando coefficienti specifici che sono legati all’età dell’usufruttuario e al tasso di interesse legale. Ogni anno, il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica i nuovi coefficienti in base alla variazione del saggio di interesse legale.

I coefficienti per il 2025 sono determinati assumendo come riferimento il saggio di interesse legale del 2,5%. Pertanto, per ogni fascia di età dell'usufruttuario, esiste una percentuale prestabilita che determina la parte del valore dell’immobile attribuibile all’usufrutto e alla nuda proprietà.

Coefficienti e durata del diritto di usufrutto

Poiché l'usufrutto è un diritto che ha una durata limitata, la percentuale attribuita all’usufrutto diminuisce con l’età dell’usufruttuario. Ad esempio, un usufruttuario giovane avrà un diritto di usufrutto più lungo, quindi il valore dell'usufrutto sarà maggiore rispetto a un usufruttuario anziano, per il quale il diritto durerà meno tempo.

Calcolo delle rendite perpetue

In aggiunta al calcolo dell’usufrutto e della nuda proprietà, la nuova normativa fissa anche le modalità per determinare il valore delle rendite perpetue o a tempo indeterminato. Secondo il Decreto Ministeriale del 27 dicembre 2024, il valore di una rendita perpetua viene calcolato moltiplicando l’importo annuale della rendita per un multiplo di 40. Ad esempio, se la rendita annuale è di € 1.000, il valore della rendita perpetua sarà pari a € 40.000 (40 x € 1.000).

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Le nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. 18 settembre 2024 n. 139 e dal Decreto Ministeriale del 27 dicembre 2024 impongono l’utilizzo di un saggio di interesse legale del 2,5% per il calcolo del valore dell’usufrutto e della nuda proprietà a partire dal 1° gennaio 2025. Tali modifiche avranno un impatto significativo sul calcolo delle imposte di registro e delle imposte sulle successioni e donazioni, e dovranno essere considerate in tutte le transazioni che coinvolgono diritti di usufrutto o nuda proprietà.

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