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Credito d’imposta sulla prima casa: vediamo di cosa si tratta

Credito d’imposta sulla prima casa: vediamo di cosa si tratta

Il credito di imposta sulla prima casa è un “credito fiscale” che il titolare di abitazione acquistata con bonus prima casa matura in caso di vendita di tale abitazione e nuovo acquisto di prima casa entro un anno

Che cos’è il credito di imposta sulla prima casa? Immaginiamo che il signor Rossi acquisti con le agevolazioni fiscali dette bonus prima casa la sua abitazione. Come sappiamo le agevolazioni fiscali consistono nel caso di acquisto da un privato nell’imposta di Registro al 4% del valore catastale, anziché al 9% e in caso di acquisto da costruttore entro 5 anni dalla costruzione o ristrutturazione nell’iva agevolata al 4% anziché al 10.

Immaginiamo ora che il signor Rossi intenda vendere quell’abitazione ed acquistarne un’altra in altro comune in cui prevede di trasferirsi entro 18 mesi dall’acquisto. Può usufruire nuovamente dei benefici del bonus prima casa? La risposta è sì, a patto che si impegni entro un anno a vendere la sua abitazione acquistata come prima casa.

E le imposte già versate? Si trasformano in credito di imposta.

Il credito di imposta sulla prima casa: opzioni di utilizzo.

Il credito di imposta non può essere superiore all’imposta dovuta sul secondo acquisto e può essere utilizzato in diversi modi.

Una prima via è rappresentata dalla possibilità di utilizzarlo per diminuire l’imposta di Registro del nuovo acquisto (non l’Iva naturalmente); oppure può essere utilizzato per diminuire le imposte ipotecaria, catastale ed eventualmente di successioni e donazioni presentati dopo l’acquisizione del credito.

Una terza ipotesi è utilizzare il credito di imposta per diminuire l’IRPEF della dichiarazione dei redditi successiva all’acquisto; oppure, ed è una quarta ipotesi, può essere utilizzato per compensare altri tributi e contributi da versare con F24 in sede di versamenti unitari (codice tributo 6602).

Credito di imposta sulla prima casa: occorre dichiarare la volontà di utilizzarlo

Per utilizzare il credito di imposta in diminuzione dell’imposta di Registro dovuta per la nuova abitazione è necessario dichiararlo nell’atto di acquisto dell’immobile.

L’atto dovrà quindi contenere, oltre alle dichiarazioni relative ai requisiti per l’accesso all’agevolazione bonus prima casa (non essere titolare di diritti di proprietà o usufrutto d’uso o di abitazione di altra abitazione nel comune in cui si trova l’immobile oggetto di agevolazione, non essere titolare di altro immobile sul territorio nazionale o, come in questo caso, di impegnarsi ad alienarlo entro 12 mesi dall’atto, impegnarsi a stabilirsi nel comune dove è sito l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto) la richiesta esplicita di volere utilizzare il credito di imposta per diminuire l’imposta di registro.

Non solo: si dovranno elencare gli estremi dell’atto d’acquisto dell’immobile precedente ed esibire i requisiti che all’epoca aveva concesso la possibilità di ricorre al contributo.

Credito di imposta prima casa: con il Covid slittano le scadenze

Nel paragrafo precedente abbiamo indicato due requisiti necessari per mantenere la possibilità di accedere al bonus prima casa ed al relativo credito di imposta: alienare l’abitazione acquista con l’agevolazione fiscale entro 12 mesi dal nuovo acquisto e trasferire la residenza nella nuova abitazione entro 12 mesi. Tali termini sono sospesi per effetto dell’emergenza Covid dal 23 febbraio  al 31 dicembre 2020,  per  un totale di 313 giorni) Significa che in tempi ordinari se il signor Rossi avesse acquistato la sua nuova casa il 22 febbraio 2020 avrebbe avuto tempo per vendere la sua precedente abitazione fino al 21 febbraio 2021, grazie alla sospensione Covid ha  invece 12 mesi + 313 giorni, h cioè tempo fino al 30 dicembre 2022.

Nello stesso modo dal 23 febbraio al 31 dicembre sono sospesi i termini per il conteggio dei 18 mesi entro cui trasferire la residenza. Mantenendo l’esempi di prima il sig. Rossi, causa Covid 19, può trasferire la sua residenza entro giugno 2023.

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