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Rimedi se ci si pente di aver comprato casa

Rimedi se ci si pente di aver comprato casa

Pentirsi di aver comprato casa

Fra tutte le decisioni che riguardano l’economia familiare, una delle più importanti è sicuramente quella dell’acquisto di una casa. Prima di compiere la scelta definitiva, è decisamente utile avere tutti gli elementi per riflettere.

Potrebbe però, capitare, che è una volta compiuto il rogito e comprato la casa, ci si possa ricredere. Come fare, quindi, se ci si pente di aver comprato casa? Ecco quali potrebbero essere alcune soluzioni e accortezze dal notaio.

Il contratto preliminare per pensarci su

Nella pratica potrebbe accadere che l’immobile che ha colpito l’attenzione, non sia pronto per essere abitato (magari perché ancora inagibile), oppure che venditore e acquirente desiderino temporeggiare, per qualunque altro motivo.

Un modo per riflettere se addivenire alla stipula definitiva, senza però perdere un’occasione, se magari si è trovato un immobile al quale veramente si è interessati, è quella di stipulare un contratto preliminare.

Il preliminare notarile deve essere distinto dal compromesso, che normalmente viene stipulato tramite scrittura privata, e che però non fornisce alcuna garanzia sicura alle parti.

Con il contratto preliminare invece, che viene stipulato in forma solenne dal notaio, e successivamente viene trascritto, si avrà modo per pensarci su. In questo caso, se una volta stipulato il preliminare, si decida di cambiare idea, semplicemente si eviterà di concludere il definitivo, senza aver perso tempo o rischiare di fare un acquisto senza convinzione.

Cosa succede se ci si pente dopo aver già comprato?

Non in tutti i casi le parti potrebbero trovare conveniente stipulare un preliminare, e successivamente pagare altri soldi per il definitivo. E infatti ci sono varie soluzioni, per tutelarsi in caso di pentimento, che possono essere previste all’interno del contratto di compravendita, oppure ammesse dalla legge in un secondo momento, pur in assenza di espresse clausole all’interno dell’atto notarile.

In qualunque ipotesi, risulterebbe opportuno rivolgersi al notaio, non solo al momento della stipula, ma anche per qualche incontro preliminare, per avere modo di esprimere al professionista, le potenziali perplessità e trovare le soluzioni, al fine di elaborare un contratto che possa rispecchiare tutte le esigenze e necessità.

Stipulare una vendita con patto di riscatto

Nel caso in cui l’acquirente si sia pentito di aver comprato una casa, e si trovi d’accordo con il compratore, che invece vorrebbe riavere l’immobile, le soluzioni possono essere due.

La prima soluzione, prevede che il potenziale pentimento sia disciplinato fin dall’inizio delle trattative, e dunque si potrebbe scegliere di stipulare non una semplice compravendita, bensì una vendita con patto di riscatto.

Nella vendita con patto di riscatto, si prevede da subito che il venditore possa riservarsi il diritto di riacquistare il bene oggetto del contratto, dietro rimborso al compratore del prezzo e delle spese sostenute, ed entro un termine prestabilito. Detto termine può essere liberamente deciso dalle parti, anche se la legge ne prevede uno massimo, che nel caso di immobili è di cinque anni.

Patto di retrovendita per il pentimento successivo

La seconda soluzione, può essere attuata anche se il pentimento avviene in un momento successivo alla vendita. Una volta riflettuto, infatti, si potrebbe scegliere stipulare il cosiddetto patto di retrovendita, ovvero un contratto con il quale l’acquirente si obbliga a rivendere al venditore il bene che gli è stato trasferito. Anche in questo caso, ovviamente, il trasferimento non sarà gratuito (sennò saremmo nell’ambito della donazione), ma il venditore sarà tenuto a restituire il prezzo e le spese inizialmente pagate dall’acquirente.

A differenza della vendita con patto di riscatto, la decisione può essere presa anche in un secondo momento, rispetto alla stipula. Inoltre, in questo caso non è obbligatorio che il termine massimo per il trasferimento, in favore del venditore, sia di cinque anni, ma è liberamente determinabile dalle parti, ovviamente su prudente parere del notaio rogante.

Mutuo dissenso

Come stabilito dal codice civile, tutti i contratti, compresi quelli di acquisto degli immobili, possono essere sciolti per espresso consenso manifestato dalle parti coinvolte. Questa norma di legge viene chiaramente incontro e dà le risposte a quello che è l’interrogativo iniziale, ovvero la possibilità che l’acquirente si penta di aver comprato casa, dopo che l’acquisto è già stato compiuto, e gli effetti sono stati prodotti. Lo strumento si chiama, in termine tecnico, mutuo dissenso, ed è un negozio cosiddetto risolutorio. E ciò perché ha l’obiettivo di eliminare un precedente negozio o contratto; la sua causa, quindi, è quella di porre nel nulla quanto stipulato in precedenza.

Cosa accade dopo il mutuo dissenso?

Nello specifico, dunque, le parti, invece che pattuire di compiere direttamente un altro trasferimento, semplicemente convengono di eliminare quanto tutto ciò che avevano precedentemente pattuito, all’interno del contratto di acquisto. La conseguenza sarà quella ripristinare il precedente stato delle cose, che esisteva quando la vendita ancora non era stata compiuta. In questo modo, il venditore riavrà la casa, e il compratore potrà scegliere un altro immobile, che magari gli piace di più, senza rischiare di aver speso denaro, per un acquisto che non lo convince o soddisfa.

Risoluzione del contratto per mancato adempimento

Quest’ultima soluzione non è adottabile in tutte le situazioni, come altre precedentemente esposte. Si tratta di uno strumento peculiare, previsto dalla legge, senza che sia necessario che il notaio lo inserisca come clausola nel contratto di compravendita, e senza nemmeno bisogno che venga stipulato un ulteriore contratto, dopo il pentimento del compratore.

Si sta parlando della risoluzione del contratto, e cioè un rimedio concesso con la finalità di sciogliere il vincolo contrattuale retroattivamente (cioè come se non fosse mai esistito). A differenza del mutuo dissenso, in cui lo scioglimento avviene tra le parti in modo concorde, nella risoluzione del contratto lo scioglimento avviene in virtù di circostanze particolari. Un esempio può essere il mancato adempimento di una delle parti, come accade, nel caso in cui il venditore non adempia all’obbligo di consegna dell’immobile, in favore dell’acquirente.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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