Si può stipulare un atto dal notaio e se si conosce solo il dialetto?
- Il dialetto in un atto notarile
- L’interprete per il dialetto
- La lingua dell’atto dal notaio
- L’atto in lingua straniera
- E se il notaio non conosce la lingua?
- Nomina e obblighi dell’interprete
- Cosa succede se la parte non sa scrivere?
- Straniero nell’atto notarile
Può capitare che il notaio si trovi a dover affrontare il caso in cui, uno dei comparenti che si presenta in studio, perché intenzionato a stipulare un atto notarile, non conosca la lingua italiana, ma solo il dialetto della zona da cui proviene.
Ecco come affrontare questa ipotesi.
Il dialetto in un atto notarile
La legge notarile prevede espressamente che gli atti pubblici, ricevuti dal notaio, debbano essere scritti in lingua italiana. Sebbene si tratti di un’ipotesi non molto frequente, può capitare, però, che, specialmente in piccole realtà, si possa recare dal notaio una persona che non conosce la lingua italiana (o meglio non la conosce molto bene), poiché abituata a parlare e comprendere solo il dialetto della zona da cui proviene. Una situazione di questo tipo non impedisce la stipula dell’atto notarile, ma devono essere compiuti degli accorgimenti, per fare in modo di tutelare l’interesse di tutte le parti coinvolte e di non andare contro la legge.
La lingua dell’atto dal notaio
Sebbene il primo riferimento della legge notarile, sia quello relativo alla necessità della lingua italiana, quale lingua dell’atto notarile, la normativa disciplina anche ulteriori ipotesi differenti.
La prima ipotesi è quella in cui, qualora le parti dichiarino di non conoscere la lingua italiana, l’atto pubblico possa essere ricevuto nella lingua straniera.
L’atto in lingua straniera
Affinché l’atto notarile possa essere stipulato in lingua straniera, è necessario che questa lingua sia conosciuta in modo sufficiente, in primo luogo dal notaio, e ovviamente dalle parti. Inoltre bisogna che, anche i testimoni presenti all’atto, siano in grado di comprendere la suddetta lingua. In questo caso è necessario che, in calce o prima dell’atto originale nella lingua diversa dall’italiano, venga posta la traduzione in lingua italiana. Sia la traduzione in italiano che l’atto in lingua straniera devono essere firmati da tutte le parti, e siano sottoscritte dal notaio.
E se il notaio non conosce la lingua?
La seconda ipotesi è quella in cui il notaio, non conosca la lingua diversa dall’italiano.
In questo caso, sarà richiesto l’ausilio di un ulteriore soggetto, ovvero di un interprete che conosca bene la lingua in esame.
Nomina e obblighi dell’interprete
La persona chiamata a ricoprire la carica di interprete, potrà essere scelto dalla parte o dalle parti coinvolte, ma non potrà essere individuato fra coloro chiamati ad essere testimoni oppure eventuali fidefacienti (nel caso in cui il notaio abbia bisogno degli stessi, per accertarsi dell’identità personale delle parti).
L’interprete, oltre ad avere il compito di mediare nella necessaria comprensione dell’atto, dovrà prestare giuramento di adempiere fedelmente il suo ufficio, menzione che deve essere espressamente riportata all’interno dell’atto.
Anche in questo caso sarà necessario che dell’atto vengano redatte due versioni: una in italiano, ed una in lingua straniera, entrambe da firmare e sottoscrivere (anche da parte dell’interprete che è in tutto e per tutto un comparente dell’atto).
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L’interprete per il dialetto
Tutte queste considerazioni, inserite come regole in caso di straniero, o più stranieri che intervengono un atto notarile, sono state riportate, proprio perché possono valere anche nelle ipotesi in cui il comparente non sia straniero, ma conosca solo il dialetto. Si tratta di accorgimenti, che potrebbero sembrare eccessivi, ma realtà non lo sono: il notaio infatti deve essere garante di tutte le parti, assicurandosi che chiunque possa comprendere il significato di quanto contenuto all’interno del rogito, a prescindere dalla lingua parlata, o da altre situazioni.
Inoltre queste regole valgono per la stipula di qualunque atto notarile, che sia una compravendita, una permuta, o altro.
Cosa succede se la parte non sa scrivere?
Può anche accadere, che la parte, oltre a non conoscere la lingua italiana, ma soltanto il dialetto, non sappia scrivere o sottoscrivere. In questo caso la lingua straniera (nel nostro caso il dialetto) dovrà essere compresa anche da due dei testimoni, sempre necessari in caso di uno o più soggetti, che non sappiano leggere o scrivere. Qualora, invece, le parti sappiano e possano sottoscrivere è necessario che solo uno dei testimoni (oltre all’interprete) conosca la lingua dialettale.
Risulta opportuno specificare, che potrebbe capitare che la parte sia analfabeta, ma nonostante questo, abbia almeno imparato a scrivere il suo nome.
Nella predetta ipotesi, si dovrebbe lasciare la possibilità di sottoscrivere, non sussistendo una reale causa per cui la parte ne risulta impedita.
Straniero nell’atto notarile
Un discorso a parte deve essere fatto per lo straniero, sebbene a lui possono applicarsi tutte le regole sinora indicate.
L’unico elemento da aggiungere è che, mentre la parte che conosce solo il dialetto, essendo di cittadinanza italiana, non avrà bisogno di nessun documento che ne attesti la legittimazione, per lo straniero deve essere compiuto un discorso a parte. Lo straniero che sia anche cittadino europeo non avrà bisogno di alcun documento; invece nel caso di straniero che non provenga da un paese fuori europa, è necessario che, nei suoi confronti, sussista uno di questi presupposti.
I presupposti sono: che sussistano degli accordi bilaterali fra il paese di provenienza dello straniero e l’Italia, oppure che si sia verificata la condizione di reciprocità.
Infine il presupposto più frequente, nel caso di persona non italiana che vuole stipulare un atto dal notaio in Italia, è che lo stesso sia munito di un permesso di soggiorno. Il permesso di soggiorno può essere rilasciato per varie motivazioni, a seconda della tipologia; deve però, trattarsi di documento in corso di validità, dunque non può essere scaduto.
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