Tassazione accordo di mediazione dal notaio
- Accordo di mediazione dal notaio
- Tassazione ed esenzione accordi di mediazione
- Quali sono i tributi oggetto di esenzione nella mediazione
- Esenzione dell'imposta di registro fino a 100.000 euro: cosa significa e come funziona
- Regime tributario nell’accordo di mediazione
- Accordo di mediazione e ruolo del notaio
- Orientamento cassazione accordi di mediazione
- Vantaggi fiscali accordo di mediazione
- Franchigia con più beni nella mediazione
Accordo di mediazione dal notaio
L’accordo di mediazione, conosciuto anche come accordo di conciliazione, costituisce un’importante espressione dell’autonomia privata delle parti coinvolte in una controversia.
Questo strumento, frutto del procedimento di mediazione, è distinto dal verbale redatto dal mediatore, il quale attesta lo svolgimento della procedura. In tale contesto, il ruolo del notaio emerge con particolare rilevanza, garantendo certezza giuridica e conformità alle norme di pubblicità immobiliare e legale.
Accordo di mediazione e ruolo del notaio
L’accordo di mediazione non costituisce una figura negoziale autonoma, ma rappresenta un metodo per comporre una lite attraverso uno o più negozi tipici o atipici. La sua efficacia può essere immediatamente traslativa o semplicemente obbligatoria e può riguardare non solo il rapporto giuridico in contestazione, ma anche altre situazioni giuridiche sostanziali delle parti coinvolte.
Dal punto di vista giuridico, l’accordo di conciliazione è un vero e proprio negozio soggetto alle prescrizioni di forma previste per gli atti destinati alla pubblicità prevista dalla legge. L’articolo 11, comma 7, del d.lgs. n. 28/2010 prevede infatti che, qualora l’accordo abbia ad oggetto atti trascrivibili, (atti che abbiano ad oggetto trasferimenti di diritti immobiliari) ai sensi dell’articolo 2643 del Codice Civile , la sottoscrizione debba essere autenticata da un pubblico ufficiale autorizzato. Pertanto bisognerà ricorrere al notaio.

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Tassazione ed esenzione accordi di mediazione
Un aspetto di notevole interesse per le parti coinvolte nella mediazione riguarda il trattamento fiscale degli atti e documenti relativi al procedimento. L’articolo 17, comma 1, del d.lgs. n. 28/2010 prevede l’esenzione dall’imposta di bollo e da qualsiasi altra tassa, diritto o spesa per gli atti connessi alla mediazione. Tale esenzione è stata confermata anche dalla giurisprudenza, la quale ha ribadito che il beneficio fiscale si applica a tutti gli atti, documenti e provvedimenti strettamente collegati alla mediazione.
Orientamento Cassazione accordi di mediazione
Secondo la Corte di Cassazione (ordinanza n. 11617/2020), l’esenzione riguarda in particolare l’istanza di mediazione, i documenti allegati, l’adesione alla mediazione, le memorie delle parti, i provvedimenti del mediatore, il verbale di conciliazione e le copie dello stesso.
Tuttavia, si ritiene che l’ambito applicativo della norma possa essere interpretato in senso più ampio, includendo non solo gli atti redatti direttamente in sede di mediazione, ma anche quelli successivi, come l’atto notarile che dà piena attuazione all’accordo. Questa lettura trova fondamento anche nell’interpretazione fornita in materia di separazione e divorzio, per i quali norme analoghe hanno riconosciuto un’esenzione estesa.

Quali sono i tributi oggetto di esenzione nella mediazione
L’esenzione riguarda in primo luogo l’imposta di bollo e le imposte di registro, ipotecaria e catastale, qualora l’accordo abbia ad oggetto beni immobili. La formula utilizzata dal legislatore – “ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura” – suggerisce una portata ampia del beneficio fiscale, sebbene alcuni tributi non siano espressamente menzionati.
La Cassazione e l’Agenzia delle Entrate hanno confermato questa interpretazione, chiarendo che l’accordo di conciliazione, in quanto atto relativo al procedimento di mediazione, beneficia dell’esenzione fiscale. Ciò vale indipendentemente dal valore dell’accordo e dalla tipologia di negozio giuridico stipulato.
Tuttavia, l’esenzione non si estende all’IVA, per i vincoli derivanti dalla normativa unionale e dal principio di alternatività con l’imposta di registro proporzionale. L’imposizione dell’IVA resta quindi disciplinata secondo le regole ordinarie, mentre le imposte di registro, ipotecaria e catastale godono di un trattamento agevolato ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 28/2010.
Vantaggi fiscali accordo di mediazione
L’accordo di conciliazione rappresenta uno strumento efficace per la risoluzione delle controversie, con importanti vantaggi sia sotto il profilo giuridico che fiscale. Il coinvolgimento del notaio assicura che l’accordo produca effetti giuridici certi e duraturi, garantendo la conformità alle norme di pubblicità legale e la stabilità delle operazioni giuridiche.
Dal punto di vista fiscale, l’ampia esenzione prevista dall’articolo 17 del d.lgs. n. 28/2010 riduce significativamente i costi connessi alla mediazione, incentivando il ricorso a questo strumento per la composizione delle liti.
In definitiva, la mediazione assistita dal notaio rappresenta un equilibrio tra autonomia delle parti e sicurezza giuridica, consentendo di ottenere soluzioni rapide ed economicamente vantaggiose rispetto alle vie giudiziali tradizionali.
Esenzione dell'imposta di registro fino a 100.000 euro: cosa significa e come funziona
Nel mondo della fiscalità notarile, in particolare dell’accordo di mediazione, uno degli argomenti che spesso genera domande e dubbi riguarda l'imposta di registro e le sue esenzioni.
In particolare, l'art. 17, comma 2, stabilisce che l'imposta di registro non si applica entro il limite di 100.000 euro, mentre per la parte eccedente resta dovuta. Ma cosa significa questo in concreto? A differenza di altri ambiti giuridici, il valore su cui si applica la franchigia per l'esenzione dell'imposta di registro non è determinato secondo le regole del valore della lite nel processo civile. Infatti, la normativa stabilisce che il valore da considerare debba essere calcolato unitariamente secondo le regole di determinazione della base imponibile previste per l'imposta di registro.
Ciò significa che, nel caso di un accordo di conciliazione, il valore su cui applicare l'esenzione deve essere determinato in base agli atti negoziali e ai beni o diritti oggetto dell'accordo stesso. Solo l'eventuale eccedenza rispetto ai 100.000 euro sarà soggetta a tassazione.
Regime tributario nell’accordo di mediazione
Quando si tratta di tassare un accordo di conciliazione, la determinazione della base imponibile e dell'aliquota da applicare (oltre la franchigia) deve seguire il regime tributario specifico per la tipologia di negozio giuridico oggetto dell'accordo stesso.
Ad esempio, nel caso di trasferimenti immobiliari, può essere utilizzata l’opzione per il cosiddetto “prezzo valore”, prevista dall’art. 1, comma 497, della Legge n. 266/2005. In questa ipotesi, il valore catastale dell’immobile viene assunto come base imponibile, applicando l'imposta proporzionale solo per la parte che eccede i 100.000 euro. Questo significa che anche la franchigia di esenzione viene calcolata rispetto al valore catastale dell’immobile.
Franchigia con più beni nella mediazione
Un aspetto importante da considerare riguarda gli accordi di conciliazione che contengono più negozi giuridici autonomamente tassabili o che coinvolgono beni con diverse aliquote d’imposta. In questi casi, può essere ragionevole applicare la franchigia dei 100.000 euro in maniera proporzionale tra i diversi negozi o beni.
Se l'accordo include anche atti o contratti verbali non registrati in precedenza, sorge un ulteriore dubbio: il loro valore deve essere considerato ai fini della franchigia? La risposta è negativa. L’esenzione, infatti, ha una funzione di incentivo alla mediazione e non può estendersi a operazioni negoziali già formate in precedenza e non registrate.