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Notaio: Alternative al testamento

Alternative al testamento

La donazione come prima alternativa al testamento

Il testamento, diversamente da quanto si possa pensare non è l’unico modo che ha una persona di lasciare il proprio patrimonio a dei beneficiari, infatti, uno dei sistemi alternativi al testamento pubblico e costituito dalla donazione.

Si tratta dello strumento con cui chi ne ha interesse, prima di morire intesta i propri beni ai suoi familiari e parenti, ma anche a degli amici in modo da anticipare la divisione delle sue proprietà per quando non ci sarà più.

Di norma sussistono alcune differenze rispetto al testamento, infatti quando si stipula un contratto di donazione a doversi presentare dal Notaio saranno oltre al donante anche il donatario e cioè colui che riceve i beni,inoltre in con la donazione chi dona si assicura la ripartizione del proprio patrimonio per come intende che avvenga, cercando anche di mettere a tacere qualsiasi forma di contestazione tra gli eredi, e soprattutto attribuisce il bene quando è ancora in vita, nonostante ciò, la tassazione della donazione è identica a quella della successione.

Vantaggi e svantaggi della donazione

La donazione di una casa è un atto che frequentemente viene stipulato per lasciare che chi la riceve possa beneficiarne subito e gratuitamente, tuttavia esiste una tipologia di donazione che consente a chi dona di continuare a vivere nell’immobile. Si tratta della donazione con riserva di usufrutto, in questo caso, il donante mantiene il diritto ad abitare nella casa donata, ma anche il diritto di darla in affitto, perché chi riceve la donazione, il cosiddetto donatario, ne acquista la semplice nuda proprietà, e ciò comporta che non può utilizzare il bene finché il donante è vivo. 

Per questo la donazione rappresenta un enorme vantaggio sia per chi dona che per chi riceve, tuttavia uno dei principali problemi legati alla donazione è rappresentato dalla sussistenza di eredi legittimari e dalla possibile lesione dei loro diritti.

In tal caso la donazione potrà essere impugnata da coniuge, figli o genitori del donante, i quali hanno dieci anni dall’apertura della successione che coincide con il giorno della morte del donante per agire contro chi ha ricevuto la donazione. Hanno inoltre venti anni dalla stipula della donazione per riprendersi la casa donata nel caso in cui questa sia stata venduto a terzi.

Il problema della donazione è che, in linea di massima, diviene difficile per chi riceve una casa riuscire a venderla, tuttavia, l’ordinamento offre una serie di possibilità per procedere alla compravendita come ad esempio stipulare un’assicurazione o una fideiussione. Tendenzialmente il metodo più sicuro è quello di revocare la donazione e far vendere al donante l’immobile al terzo, magari procedendo successivamente ad una donazione del denaro ricavato dalla vendita al soggetto che doveva beneficiare dell’immobile a titolo gratuito.

Il patto di famiglia come alternativa al testamento dal Notaio

Se si vuole disporre in vita del proprio patrimonio, senza aspettare l’apertura del testamento, quando, ad esempio, si dispone di quote societarie o di aziende e si vuole pianificare il passaggio generazionale in tale ambito, una valida alternativa al testamento è rappresentata dal patto di famiglia.

Il contratto deve essere concluso per atto notarile, a pena di nullità, e fa sì che un genitore possa attribuire ad un figlio la propria azienda o la quota societaria da lui detenuta.

In linea di massima questo strumento viene adottato per fare in modo che l’azienda vada al figlio che ha competenze in ambito aziendale e che sia in grado di occuparsi della stessa nel migliore dei modi, evitando che magari, dopo che il genitore imprenditore sia passato a miglior vita, l’attività possa essere contesa tra i figli ed eventualmente concludersi.

Cosa deve contenere il patto di famiglia

Il patto di famiglia è un contratto a titolo gratuito con cui l’imprenditore titolare dell’azienda la trasferisce, in tutto o in parte, a uno o più dei suoi discendenti, senza con ciò ledere gli interessi ed i diritti dei legittimari che non ottengono l’assegnazione dell’impresa.

Infatti, di norma, il contratto di patto di famiglia stipulato dinanzi al Notaio deve contenere l’obbligo da parte di colui al quale viene assegnata l’azienda di liquidare le quote di legittima agli altri membri della famiglia, che risultano essere eredi non assegnatari.

La liquidazione deve avvenire o pagando una somma di denaro pari al valore della quota di legittima che sarebbe spettata al legittimario non assegnatario dell’impresa se in quel momento si fosse aperta la successione del titolare della stessa, oppure la liquidazione può avvenire con l’attribuzione di un bene, la cosiddetta liquidazione in natura.

È bene precisare che, anche se di rado, i non assegnatari dell’azienda possono anche rinunciare alla liquidazione.

Il divieto di accordarsi prima della morte del testatore

Il nostro ordinamento in ogni caso vieta la possibilità per il futuro testatore ed i futuri beneficiari del testamento di concordare in anticipo come avverranno le attribuzioni del patrimonio ereditario dopo che il titolare passerà a miglior vita.

Di norma sono infatti vietati i cosiddetti patti successori e cioè quegli accordi che vengono stipulati in vita del testatore, proprio perché limiterebbero la sua possibilità di scelta relativa all’assegnazione del suo patrimonio dopo la sua morte, proprio perché è tutelata sia la libertà testamentaria sia la possibilità di revocare in qualsiasi momento il testamento, in virtù del principio di legge che non riguarda gli accordi tra vivi.

Ad essere nullo non è solo l’accordo tra il futuro testatore ed il futuro beneficiario, ma anche qualsiasi atto o contratto con cui una persona dispone dei beni che potrebbero derivargli dal testamento di una persona ancora non deceduta.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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