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Ereditare beni all’estero

Ereditare beni all’estero

Non si può affatto negare che la società in cui viviamo sia estremamente cosmopolita, fatta di legami materiali e giuridici che possono coinvolgere non solo lo stato in cui si vive, ma anche altri Stati.

Dunque ben potrebbe capitare, ad esempio, che una volta apertasi la successione di una persona, sia necessario capire come fare materialmente per ereditare dei beni che si trovano all’estero, e quali siano le normative applicabili.

Ecco quindi qualche chiarimento su questi aspetti, e come poter risolvere dal notaio eventuali dubbi.

Come si possono ereditare beni all’estero

Prima di partire con specifici approfondimenti, la prima cosa da precisare è questa: è possibile che alcuni beni di una successione si trovino in Italia, mentre altri potrebbero trovarsi in un paese estero. In questo caso va da sé che l’asse ereditario sia composto, per esempio, anche da case, altri immobili, o diritti, che si trovano in uno stato diverso dal nostro.

La soluzione più semplice, a primo impatto, potrebbe essere quella di decidere di ereditare, per esigenze di praticità, solamente i beni che si trovano in Italia. Purtroppo, però, un simile atteggiamento non sarebbe possibile, perché l’eredità è un complesso unitario di diritti e di beni, e non è possibile che vengano accettati (o rifiutati) solo in parte.

Come capire quale legge si applica

Le situazioni che possono verificarsi, quando si fa riferimento ad una successione che presenta degli elementi di diritto internazionale, sono due.

In primo luogo, la normativa europea prevede che legge applicabile sia quella dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale nel momento in cui è morto (eccetto qualora egli avesse collegamenti chiaramente più stretti con un altro stato, diverso rispetto a quello di residenza).

In alternativa, la persona della cui successione si tratta, potrebbe aver scelto, in maniera espressa (tramite dichiarazione scritta detta professio iuris) che la legge volta a regolare la sua successione non sia quella dello Stato in cui risiede, bensì quella di cui egli ha la cittadinanza. Per esempio, un cittadino italiano residente in Francia, dichiara apertamente di volere che la sua successione sia regolata dalla legge italiana.

Il parametro della cittadinanza può riguardare sia la cittadinanza al momento in cui viene resa la dichiarazione, oppure può avere come riferimento la cittadinanza che si avrà al momento della morte.

Anche se questa distinzione potrebbe non apparire semplice, in verità lo è nella pratica: in assenza di espressa dichiarazione della persona, si applicherà la prima regola.

Accettare l’eredità di beni esteri

L’ipotesi di interesse, per la quale può rappresentare utile rivolgersi al notaio italiano, è quella in cui, a prescindere dal luogo in cui sono collocati i singoli beni facenti parte della successione (appunto anche all’estero) il defunto sia residente in Italia, oppure qualora sia un cittadino italiano residente all’estero, abbia espresso la preferenza di voler applicare la legge italiana alla sua intera successione, che sia testamentaria o successione legittima.

Dunque, per rispondere al quesito principale, su come ereditare beni all’estero, una volta compiute queste preliminari specificazioni, la risposta è semplice: è possibile ereditare beni all’estero, con le normali modalità di accettazione dell’eredità.

Dunque, si può accettare l’eredità in modo espresso (con dichiarazione resa al pubblico ufficiale), in modo tacito (adottando determinati comportamenti), oppure, volendo avere la certezza che non si tratti di eredità passiva (oppure se si tratta di soggetti, come minori o incapaci che non possono accettare in modo diverso), mediante accettazione con beneficio di inventario.

Rifiutare i beni all’estero

Come diritto speculare rispetto all’accettazione, si potrebbe decidere, per tantissime motivazioni, di rifiutare l’eredità, compiendo apposito atto di rinuncia. Come si è detto, non si potrebbe rinunciare solo ai beni siti all’estero, magari per comodità, ma a quel punto si dovrà rinunciare a tutto il complesso ereditario.

Documenti utili nel caso di beni ereditati all’estero

Come sopra esposto, emerge come non sia complicato, a maggior ragione con l’aiuto di un notaio, come professionista al quale si è affidata tutta la parte burocratica della successione, regolare l’eredità di beni all’estero. In alcune situazioni, inoltre, potrebbe essere utile dotarsi di alcuni documenti, che possono aiutare a superare situazioni di stallo o di incertezza.

Procura notarile

Nel caso in cui, una volta accettata la eredità, si voglia vendere (o in generale disporre) dei beni all’estero, ma non si voglia investire tempo e denaro in costosi viaggi, magari anche in paesi geograficamente distanti o non perfettamente collegati con i mezzi, si può ricorrere allo strumento della procura.

A mezzo della procura, redatta dal notaio, si può delegare un’altra persona (che potrebbe proprio risiedere o trovarsi nel paese in cui l’atto deve essere stipulato), al compimento di quanto necessario, nel nostro interesse. Qualora la procura debba essere conferita per un singolo e specifico atto, si tratterà di una procura speciale, oppure se debba riguardare la vendita di più beni, oppure più atti di disposizione, potrebbe essere più comodo utilizzare una procura generale.

Il certificato successorio europeo

Il certificato successorio europeo è un documento che può servire, perlopiù, al fine di provare, all’estero, la propria qualità di erede, oppure di beneficiario di un legato. Questo significa che, nel momento in cui viene rilasciato, può essere utilizzato, relativamente ai beni ubicati all’estero, da parte di tutti questi soggetti che vantano diritti sulla successione, per dimostrare che i diritti effettivamente sussistono e ne sono loro i titolari. Il vantaggio è che questo certificato, non vale solo con riferimento ad un singolo paese estero, ma la sua efficacia si estende a tutti i paesi che fanno parte dell’Unione Europea.

Le autorità competenti per il rilascio del certificato successorio europeo, sono gli organi della giurisdizione (ovvero i tribunali), oppure il notaio. Per la richiesta del rilascio bisogna presentare una domanda, seguendo un’apposita procedura di legge, all’interno della quale andranno inserite alcune informazioni e dati specifici.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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