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La figura del Notaio nella costituzione di una rendita

Che cosa sono la rendita vitalizia e la rendita perpetua?

Che cosa è la rendita?

Il termine rendita indica qualsiasi prestazione a carattere periodico che abbia ad oggetto denaro o altra quantità di cose fungibili.

Il contrato di rendita, normalmente, nasce con lo scopo di trasformare un capitale o un bene in prestazioni periodiche.

La rendita è la corresponsione di un bene o di un capitale in cambio di danaro elargito a scadenza mensile o annuale; si configura quale un corrispettivo nel caso di una cessione onerosa, e quale onere, invece, nel caso di un’attribuzione a titolo gratuito, ad esempio una rendita costituita per donazione.

RENDITA VITALIZIA

Si distinguono due specie di rendita:

-    la perpetua, disciplinata dall’articolo 1861 e seguenti del codice civile

-    e la vitalizia, regolata all’articolo 1872 e seguenti del codice civile.

La rendita vitalizia è il contratto con cui una parte si obblia a pagare una rendita al beneficiario, per tutta la vita dello stesso, o per la vita di un terzo soggetto, in questo caso ricorre la figura del contratto a favore del terzo ex articolo 1411 codice civile.

Si tratta, generalmente di un contratto oneroso: l’obbligazione di corrispondere la rendita viene assunta verso il corrispettivo della cessione di un bene mobile o immobile o di un capitale.

La rendita può essere anche costituita a titolo gratuito, attraverso un contratto di donazione oppure per testamento.

Si tratta sempre di un contratto aleatorio in quanto l’entità della prestazione dipende da un fatto incerto, ossia la durata della vita umana.

Nel caso in cui la vita del beneficiario sarà breve il vantaggio sarà maggiore per la parte obbligata, se la vita del beneficiario, al contrario, sarà lunga il vantaggio è di quest’ultimo a danno dell’obbligato.

RENDITA PERPETUA

La rendita perpetua è il contratto con cui una parte cede un immobile (in tal caso si parla di rendita fondiaria) o un capitale (rendita semplice) ad una parte che, in cambio, otterrà il diritto di esigere in perpetuo la prestazione periodica di una somma di danaro o di una certa quantità di cose fungibili.

Al debitore è riconosciuto un diritto di riscatto: ossia può liberarsi dall’obbligo di prestazione periodica pagando la somma che risulta dalla capitalizzazione della rendita annua, sulla base dell’interesse legale.

Tale diritto non può essere escluso per accordo delle parti.

Le parti, al massimo, possono imporre che il riscatto non possa esercitarsi durante la vita del beneficiario, o prima di un certo termine.

Tale termine è comunque disciplinato dal legislatore, all’articolo 1865 comma secondo in un massimo di dieci anni per la rendita semplice e trent’anni per la rendita fondiaria.

CONTRATTO ALEATORIO

La rendita, sia vitalizia che perpetua, è un contratto aleatorio.

I contratti aleatori sono quelli in cui, all’atto di stipulazione, non è già nota l’entità del sacrificio o del vantaggio a cui ogni parte è sottoposta.

Il rischio contrattuale (c.d. “alea”) assume una rilevanza fondamentale nella stipulazione del contratto stesso. Esempi di contratti aleatorio, oltre la rendita, sono il contratto di assicurazione e la scommessa.

Nella rendita vitalizia l’incertezza riguarda la misura della prestazione dovuta alla non conoscibilità della durata della vita del beneficiario.

Ai contratti aleatori, poiché non sussiste un’iniziale corrispondenza economica da tutelare, non si applicano gli istituti della rescissione per lesione e della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta.

GARANZIA PER LA RENDITA

La rendita semplice, ai sensi dell’articolo 1864 del codice civile, deve essere garantita da ipoteca.

La garanzia dell’ipoteca non è un diritto rinunciabile, ed è, pertanto, necessario alla costituzione della rendita.

Nel caso in cui il concedente non abbia un bene immobile in sua proprietà e pertanto si trova impossibilitato a prestare la garanzia ipotecaria, l’ipoteca dovrà essere concessa da un terzo soggetto altrimenti la rendita non potrà venire ad esistenza, essendo la concessione di ipoteca un elemento strumentale ed essenziale alla stessa rendita.

Si discute se la costituzione di ipoteca sia necessaria anche nel caso di rendita a titolo gratuito.

Ad esempio le figure di rendita possono essere:

-       a seguito di un risarcimento del danno la costituzione di una rendita ex articolo 2057 codice civile.

-       La riserva, prevista dall’articolo 548 del codice civile, a favore del coniuge separato con addebito, se al momento dell’apertura della successione dell’altro coniuge godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto. In tal caso saranno gli eredi legittimi a dover corrispondere la rendita che non deve essere superiore di entità alla prestazione alimentare goduta precedentemente alla morte del de cuius.

-       L’assegno vitalizio spettante, ex articolo 580 del codice civile, ai figli nati fuori del matrimonio pari all’ammontare della quota di eredità alla quale avrebbero diritto, se fossero stati riconosciuti.

ATTO DAL NOTAIO

La rendita vitalizia è un contratto che richiede la forma scritta a pena di nullità.

Nel caso in cui la rendita derivi da una donazione o da un testamento i requisiti di forma saranno ancora più stringenti chiedendo anche la presenza di due testimoni.

La rendita perpetua, anch’essa deve avere la forma scritta a pena di nullità. Se oggetto della rendita è un bene immobile, seguirà la trascrizione nei registri immobiliari.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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