La tutela del comparente minorenne dal Notaio
- Il minore di età dal notaio: cenni generali
- Acquisto casa del minore
- Autorizzazione del giudice
- Minore e curatore speciale: casi particolari
- Tutela del patrimonio del minore
- Cosa cambia se il minore è il venditore?
- Allegare l’autorizzazione
- Il ruolo del notaio nella nomina del curatore
Il minore di età dal Notaio: cenni generali
Il minorenne non ha la capacità di agire quindi non può realizzare degli atti con i quali modifica la propria situazione patrimoniale liberamente; ha invece la capacità giuridica, quindi la capacità di essere titolare di diritti e doveri, anche acquistare una proprietà.
Questo comporta un diverso modo di approcciarsi all’atto notarile proprio perché un minore non può prendere determinate decisioni da solo, né intervenire da solo. Si dice nello specifico che il minore non possa compiere atti di straordinaria amministrazione in maniera indipendente, mentre invece può compiere atti di ordinaria amministrazione, ad esempio fare la spesa. Non può certamente acquistare o vendere una casa senza che ci sia il soggetto che ha la di lui rappresentanza legale.
Il minore è sottoposto alla cosiddetta responsabilità genitoriale, quindi i genitori hanno la rappresentanza del figlio e possono agire in nome e per conto dello stesso.
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Acquisto casa del minore
È possibile che un minore di età acquisti una casa. I genitori possono decidere di intestare una casa al proprio figlio pagandone il prezzo oppure il minore può essere destinatario di una donazione. Nel primo caso solitamente il pagamento viene effettuato dai genitori, in quanto è più probabile che un minore non abbia già una sua disponibilità economica e questo può rappresentare una donazione a suo favore.
A prescindere da ciò, nell’atto notarile devono intervenire i genitori, i quali firmano in luogo del minore in quanto ne hanno la rappresentanza legale. Nello stesso tempo sono anche coloro che prendono la decisione per il minore se acquistare o meno. Nell’atto notarile, quindi, intervengono i genitori che dichiarano di farlo non in proprio ma in nome e per conto del figlio, del quale vengono indicati tutti i dati personali, compreso il codice fiscale. Questo perché il beneficiario finale anche dal punto di vista fiscale è proprio il minore.
Cosa cambia se il minore è il venditore?
Un minore può anche vendere la casa di cui sia già proprietario, ad esempio per averla ricevuta in donazione o successione, o anche per averla acquistata con la modalità di cui sopra. In questo caso, allo stesso modo di cui sopra sono i genitori a intervenire per firmare in luogo del minore. Il corrispettivo ricevuto per la vendita viene incassato dai genitori stessi, i quali hanno anche il ruolo di tutelare il patrimonio del figlio pertanto anche questo viene fatto dagli stessi in suo nome e conto.
Autorizzazione del giudice
Quando è coinvolto un minore in un rogito notarile, la prima forma di tutela è l’intervento del giudice che deve autorizzare l’atto da stipulare. L’art. 320 del Codice Civile prevede che i genitori non possano alienare, ipotecare, dare in pegno o compiere altri atti di straordinaria amministrazione, i beni pervenuti al figlio se non per necessità o utilità evidente del figlio e senza l’autorizzazione del giudice tutelare.
Prima di stipulare l’atto, pertanto, occorre procedere con un ricorso di volontaria giurisdizione, che può essere presentato anche dal Notaio. Con questo ricorso si deve chiedere al giudice tutelare l’utilità dell’atto da compiere, in quanto se è vero che sono i genitori a rappresentare legalmente il figlio, non sono nell’obiettività di stabilirne l’utilità per cui anche per ragioni di pubblico interesse è necessario che intervenga un giudice.
Allegare l’autorizzazione
Nel provvedimento il giudice autorizza il compimento dell’atto che viene specificamente descritto e viene rilasciato in copia conforme e allegato dal Notaio all’atto. Senza autorizzazione l’atto non si può stipulare.
Minore e curatore speciale: casi particolari
Quando i genitori non possono o non vogliono compiere l’atto per il minore, oppure qualora dovesse sorgere un conflitto di interessi tra i genitori e il minore o anche con uno solo dei genitori, potrebbe essere necessaria la nomina di un terzo soggetto disinteressato e obiettivo. Si tratta del curatore speciale nominato dal giudice tutelare e ugualmente autorizzato a quel determinato atto.
Ad esempio, se un genitore decide di donare la casa al figlio, quest’ultimo interviene come donante e poi come donatario dovrebbe di regola intervenire l’altro genitore. Quest’ultimo, tuttavia, potrebbe essere in conflitto di interessi in relazione a quel bene e quindi al suo posto il giudice potrebbe nominare un curatore speciale.
Il ruolo del Notaio nella nomina del curatore
Quando le parti si recano dal Notaio per stipulare un atto che presenta un conflitto di interessi o una situazione nella quale i genitori non possono intervenire, è il pubblico ufficiale stesso che deve analizzare la questione e risolverla eventualmente richiedendo l’intervento del curatore.
Anche in questo caso, come nel caso della semplice autorizzazione, può essere presentato il ricorso direttamente dal Notaio, il quale poi procederà ad allegarlo all’atto. Il ricorso può essere presentato anche dalle parti con i propri legali e poi portato dal Notaio.
Tutela del patrimonio del minore
Oltre alle ipotesi in cui il minore sia direttamente coinvolto in un atto notarile di compravendita o di donazione, comunque un atto in cui si acquisti o si venda un bene immobile, è possibile rivolgersi al Notaio anche per la tutela del suo patrimonio.
Se i genitori intendono destinare parte del proprio patrimonio magari ingente per i propri figli possono decidere di realizzare differenti forme di contrattazione per questo scopo. In primo luogo, i genitori possono stipulare un trust ponendo determinati beni immobili ad un fine specifico ritenuto meritevole di tutela, quale ad esempio la carriera scolastica e lavorativa del proprio figlio; è possibile, altresì, stipulare un fondo patrimoniale nell’interesse dei figli minori. Il fondo patrimoniale infatti pone uno o più beni immobili sotto un vincolo intangibile da terzi creditori per il soddisfacimento di interessi della famiglia e, in particolare, dei figli minori. Questi ultimi, inoltre, devono essere coinvolti tramite il curatore speciale in caso di scioglimento.
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