Associazione in partecipazione e notaio, forma e apporto

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Cos’è l’associazione in partecipazione

L’associazione in partecipazione, disciplinata dagli art. 2549-2554 c.c., è uno specifico contratto col quale un soggetto (che normalmente è l’imprenditore e si definisce “associante”) attribuisce ad un altro soggetto (detto “associato”) la partecipazione agli utili dell’impresa relativamente al compimento di uno o più affari, verso il corrispettivo di un determinato apporto.

Si tratta di un contratto consensuale, dal momento che prevede l’accordo dei soggetti che lo stipulano, e a prestazioni corrispettive, perché vi è un certo equilibrio tra gli obblighi dell’associante e quelli dell’associato.

Un caso concreto, in forma semplificata: un’impresa compra un appartamento da ristrutturare e rivendere, e un investitore versa una somma per finanziare proprio quell’operazione, in cambio di una quota dell’utile della vendita. L’impresa resta titolare di tutto e risponde verso fornitori e acquirente; l’investitore, se l’affare va male, perde al massimo quanto ha versato. Non si diventa soci, ed è questa la differenza pratica con le forme societarie. Per chi cerca altri modi di collaborare tra imprese ci sono anche le pagine sull’associazione temporanea di imprese e sul contratto di rete.

Questo tipo di contratto presta il fianco a non infrequenti rapporti fraudolenti, ecco perché si rende necessaria l’individuazione di una categoria contrattuale. Inoltre è sempre bene capire se l’atto da stipulare richiede forma scritta.

Onde evitare forme di abusi che possano condizionare, in negativo, la validità del contratto, era stata introdotta una norma che disciplinava una speciale presunzione di rapporto di subordinazione a tempo indeterminato nelle seguenti ipotesi:

  1. quando il numero degli associati (che teoricamente svolgono le medesime attività lavorative)è superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti, con l’unica eccezione nel caso in cui gli associati fossero legati da particolari rapporti di parentela con l’associante;
  2. quando il rapporto è stato attuato senza un’effettiva partecipazione agli utili dell’impresa o dell’affare o senza la consegna del rendiconto;
  3. quando l’apporto di lavoro non presenta i requisiti previsti all’art. 69 bis, comma 2, lett. a) del D.lgs. 276/2003 (trattasi di quelle attività lavorative che si connotano per la presenza di specifiche competenze teoriche acquisite attraverso significativi percorsi formativi, o per le capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività).

Queste disposizioni sono state abrogate dal D.lgs. 81/2015, lo stesso decreto che ha cambiato l’art. 2549. Se oggi il rapporto è in realtà un lavoro dipendente, perché manca una reale partecipazione ai risultati e al rischio, il contratto potrebbe essere riqualificato.

Si deve poi precisare che, dalla riforma entrata in vigore il 25 giugno del 2015, è vietata la stipulazione di contratti in associazione con apporto di lavoro da parte dell’associato- persona fisica (art. 2549 riformulato). La disciplina rimane comunque in vigore per i contratti già stipulati alla data del 25 giugno 2015, fino alla loro cessazione.

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Il Notaio per l’associazione in partecipazione

Generalmente non sembra obbligatoria la forma scritta ai fini della validità del contratto, tuttavia essa garantisce maggiore certezza alle parti sull’apporto, sulla quota di utili e sul rendiconto. In poche parole, l’atto ricevuto dal Notaio tende a prevenire il contenzioso che potrebbe insorgere qualora una delle parti contesti termini o condizioni del contratto stipulato.

La figura del notaio, ancora una volta, può essere utile per dare un ulteriore indirizzo normativo all’accordo delle parti. Sono descrizioni semplificate e indicative: per sapere come impostare l’atto e quanto costa nel proprio caso si può descrivere l’operazione (apporto, durata, tipo di impresa) nella richiesta di preventivo gratuita, a cui risponde direttamente il notaio, di norma in poche ore.

In pratica, il contratto di associazione in partecipazione può essere ricevuto dal Notaio e può avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

La forma scritta si deve considerare obbligatoria (a pena di nullità del contratto, art. 1350 c.c.) se l’apporto nell’associazione consiste in:

  • beni immobili;
  • diritti reali su beni immobili;
  • godimento di beni immobili o di diritti reali immobiliari a tempo indeterminato o per un periodo ultra novennale.

Se l’apporto trasferisce la proprietà di un immobile, per la trascrizione nei Registri Immobiliari servono l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata (art. 2657 c.c.).

La registrazione del contratto di associazione in partecipazione

Nei casi prima elencati, oltre alla forma scritta è obbligatoria anche la registrazione, soprattutto a fini fiscali e antielusivi.

Per registrare un contratto di associazione in partecipazione vi sono due modalità alternative:

  • se è stato stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di norma provvede il notaio a registrarlo entro 20 giorni;
  • se è stato stipulato con scrittura privata non autenticata, va registrato presso l’Agenzia delle Entrate: per l’apporto di beni immobili entro 20 giorni dalla stipula; negli altri casi le regole dipendono dal tipo di apporto ed è buona norma chiedere conferma al commercialista o al notaio.
atto di associazione in partecipazione dal notaio

Il ruolo di associante e associato

Essendo l’associazione in partecipazione, per l’associato persona fisica, un contratto che prevede ormai solo un apporto economico, si può parlare di somme di denaro da investire, o di finanziamenti di determinate operazioni che rientrano nell’attività imprenditoriale dell’associante. Dunque è a quest’ultimo che spetta la titolarità dell’impresa e la responsabilità relativa ai rapporti giuridici (di debito e credito) nei confronti dei terzi. A costui si imputa il cosiddetto rischio di impresa.

Viceversa, all’associato è riconosciuto il diritto di partecipare agli utili, mentre le perdite non possono mai superare l’ammontare complessivo del conferimento iniziale. Questa disposizione trova cittadinanza nell’esigenza di tutelare l’associato e renderlo indenne rispetto a perdite sproporzionate rispetto al suo apporto nell’associazione. Ecco perché egli conserva un diritto di controllo e rendiconto periodico (annuale) sull’affare concluso.

Può essere anche pattuito - sempre a favore dell’associato - un potere di controllo sulla gestione dell’impresa, nonché sullo svolgimento di un particolare affare per cui l’associazione è stata costituita (art. 2552, comma 2, c.c.).

L’apporto dell’associato: in cosa consiste e quale trattamento fiscale

Dal 2015, l’apporto dell’associato, in quanto persona fisica, può essere costituito esclusivamente da capitali (non più anche da lavoro), vale a dire:

  • denaro;
  • beni mobili o immobili in proprietà;
  • beni mobili o immobili in godimento.

Per quanto riguarda il trattamento fiscale riservato a questo tipo di conferimento, esso varia a seconda della tipologia di associato.

Se l’apporto è di capitale, gli utili che l’associato riceve sono trattati dal TUIR in modo simile ai dividendi: per la persona fisica che non esercita attività d’impresa sono redditi di capitale (art. 44, comma 1, lett. f), mentre per un’impresa individuale o una società di persone confluiscono nel reddito d’impresa; per l’associante, di norma, la remunerazione non è deducibile (art. 109, comma 9, lett. b). Ritenute e percentuali sono cambiate più volte (la ritenuta sugli utili è passata dal 20% al 26% nel 2014 e il regime dei dividendi è stato riformato con la legge di bilancio per il 2018), quindi le cifre che si leggono in molte guide possono non essere aggiornate: per l’importo da pagare nel proprio caso è buona norma chiedere al commercialista.

Se l’associato è una società di capitali che ha sede nel territorio nazionale l’importo rientra nella formazione del reddito d’impresa, soggetto a tassazione nella misura del 5% (secondo quanto stabilito dall’art. 89, comma 2, del TUIR).

Apporto, utili e perdite: i dubbi più comuni

Associazione in partecipazione e società, che differenza c'è?

Non nasce un nuovo soggetto: l'impresa resta dell'associante, che è l'unico a rispondere verso i terzi. L'associato versa un apporto, partecipa agli utili e, salvo patto contrario, alle perdite nel limite di quanto ha apportato.

Si può ancora dare lavoro come apporto?

Dal 25 giugno 2015, se l'associato è una persona fisica, l'apporto non può consistere nemmeno in parte in una prestazione di lavoro (D.lgs. 81/2015). I contratti già in corso a quella data proseguono fino alla loro cessazione.

Il contratto deve essere scritto o fatto dal notaio?

In generale la legge non impone una forma particolare. La forma scritta è obbligatoria se l'apporto riguarda immobili, diritti reali immobiliari o il godimento di immobili per più di nove anni o a tempo indeterminato (art. 1350 c.c.). Se l'apporto trasferisce la proprietà di un immobile, per trascriverlo servono l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata.

Posso finanziare con questo contratto la ristrutturazione di un appartamento da rivendere?

È un uso tipico: l'impresa associante compra e ristruttura, l'associato versa il denaro e partecipa agli utili della vendita, con perdite che non superano il suo apporto. Forma, registrazione e imposte dipendono dal caso e vanno chiesti al notaio e al commercialista.