La donazione di quote sociali nel passaggio generazionale dell’impresa

Chiedi al notaio come usufruire dell’esenzione dall’imposta sulle donazioni per donare le tue quote sociali

passaggio generazionale impresaA causa dell’elevato numero di imprese a natura familiare presenti nel nostro Paese, il legislatore è intervenuto in vari modi al fine di scongiurare il pericolo che la morte dell’imprenditore (spesso il padre o la madre di famiglia) potesse compromettere la prosecuzione dell’impresa. La continuità aziendale, infatti, rappresenta un valore fondamentale nella gestione dell’impresa (soprattutto di matrice familiare!), che risulta fortemente influenzata dal rischio connesso al cosiddetto trapasso generazionale.

Uno dei modi attraverso cui il nostro ordinamento ha favorito il passaggio dell’attività di impresa tra diverse generazioni è contenuto nel Testo Unico sulle successioni e donazioni: in esso si prevede che le donazioni di partecipazioni sociali effettuate a favore di determinati individui non siano soggette all’imposta sulle donazioni e successioni. In particolare, questa imposta non è dovuta nell’ipotesi in cui il trasferimento delle quote avvenga a favore del coniuge o dei figli del titolare delle partecipazioni. Questa importante agevolazione nei loro confronti risponde ad una precisa volontà del legislatore: quella di favorire sensibilmente il passaggio generazionale dell’impresa a carattere familiare, garantendo all’imprenditore di potere più facilmente “passare il testimone” ai propri discendenti ed al proprio coniuge.

L’esenzione dall’imposta sulle donazioni

L’articolo 3, comma 4-ter, del Testo Unico sopra citato prevede che i trasferimenti di quote sociali (ma anche di azioni) non siano soggetti all’imposta in presenza delle condizioni indicate.

Ma di quali condizioni si tratta, precisamente? Vediamole insieme.

Innanzitutto, come già ribadito, tali trasferimenti devono essere effettuati a favore dei discendenti e del coniuge, non potendosi invocare l’esenzione per donazioni di quote a favore di altri membri della famiglia o addirittura di persone estranee al nucleo familiare.

In secondo luogo, i beneficiari devono proseguire l’attività d’impresa e mantenere il controllo della società per almeno cinque anni dalla data del trasferimento. Ovviamente, tale volontà si deve evincere da una apposita dichiarazione, che può essere effettuata con la dichiarazione di successione che all’atto stesso di donazione di quote sociali.

A questo punto, è necessario porsi una domanda essenziale: che cosa si intende per “controllo societario”? L’articolo 2359 del codice civile spiega come esso si abbia quando un soggetto dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria. A questo punto, è bene fare un esempio: Tizia decide di donare la propria partecipazione, pari al 70% del capitale sociale nella Alfa s.r.l., al figlio Caio, il quale riceve in donazione una quota che gli consente di acquisire il controllo, in quanto ha la maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea (proporzionali al capitale sociale posseduto). In questo caso, Caio non dovrà pagare l’imposta sulle successioni. Alla stessa conclusione si deve arrivare anche nel caso in cui Tizia doni a Caio una partecipazione pari al 40% del capitale sociale, e Caio disponesse già di una partecipazione del 20% nella stessa società. Alla propria quota (non di controllo), infatti, Caio potrebbe sommare la quota del 40% donatagli di Tizia, integrando il controllo nella società con una partecipazione complessivamente pari al 60%!

Che cosa succede, però, se il donante decidesse di trasferire la propria partecipazione di controllo a più figli in comproprietà tra loro?

È frequente, infatti, che l’imprenditore, ad esempio il padre di famiglia, voglia lasciare la propria partecipazione in società ai figli, senza dividere tra loro la quota, nominando un rappresentante comune tra i diversi comproprietari. Ebbene, ai fini dell’esenzione dall’imposta, non è necessario che la partecipazione sociale venga idealmente frazionata tra i vari comproprietari. Chiariamo il tutto. Tizio è titolare di una partecipazione pari al 60% nella Alfa s.r.l., che vorrebbe donare ai propri due figli Caio e Sempronio. Se Tizio decidesse di donare una quota pari al 30% del capitale a ciascuno dei figli separatamente, nessuno di questi acquisirebbe il controllo della società! Ma se Tizio donasse la quota ai figli in comproprietà tra loro, si considererebbe acquistato da questi ultimi il controllo della società (controllo che pur dovrebbero esercitare assieme, previa nomina di un rappresentante comune), e ben potrebbe applicarsi l’esenzione!

A questo punto, occorre specificare un ultimo concetto. Quando si parla di controllo societario e di maggioranza dei voti esercitabili in assemblea, si fa solitamente riferimento alle società di capitali, e non alle società di persone. Questo perché, normalmente, in una società di persone (pensiamo alle società semplici, alle s.a.s. ed alle s.n.c.) le decisioni devono sempre essere prese dai soci all’unanimità! In questo caso, quindi, affinché possa esserci l’esenzione dall’imposta sulle donazioni sarà sufficiente che il donatario si impegni a proseguire l’attività d’impresa per almeno cinque anni, senza alcuna ulteriore indagine circa l’entità della quota ad esso trasferita.

Le aliquote dell’imposta sulle donazioni

Ma che cosa succederebbe se l’esenzione non fosse applicabile? O se si decadesse dalla stessa (ad esempio, per aver ceduto entro i cinque anni la quota di controllo)? In queste ipotesi, si applicherebbero le ordinarie aliquote dell’imposta sulle donazioni, dettate dal D.L. n. 262/2006.

In particolare, per i trasferimenti a favore del coniuge e dei discendenti in linea retta (figli, nipoti), si applica l’imposta nella misura del 4% (con una franchigia pari ad un milione di Euro); per i trasferimenti a favore di fratelli e sorelle, gli altri parenti fino al quarto grado e gli affini in linea retta, invece, la misura dell’imposta è pari al 6% (con una franchigia 100.000 Euro prevista per i soli fratelli e sorelle, tuttavia!); per i trasferimenti a favore di tutti gli altri soggetti, infine, si applica l’imposta dell’8% senza franchigia.

Per comprendere se si possa usufruire dell’esenzione sopra indicata, e che cosa sia necessario inserire nell’atto di donazione di partecipazioni sociali, è sempre opportuno chiedere prima il parere di un notaio, affinché possa spiegarci al meglio le nostre possibilità e come procedere senza incorrere in spiacevoli sorprese.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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