Divisione dei beni
La divisione è l’atto con cui avviene lo scioglimento della comunione. La divisione può essere di diverso tipo: amichevole, giudiziale o effettuata dal testatore. La divisione amichevole (nell’ambito ereditario) si attua mediante l’accordo di tutti i chiamati all’eredità, per leggo per testamento, e qualora tra i beni da dividere vi sono beni immobili la divisione si attua per atto scritto che viene successivamente trascritto ai fini della continuità delle trascrizioni. Ogni condividente ha titolo per iscrivere ipoteca legale sugli immobili assegnati ad altri condividenti a garanzia del pagamento di eventuali conguagli.
Nella divisione giudiziale le operazioni si svolgono sotto la direzione del giudice istruttore nominato per la causa, o di un notaio da lui delegato. Il giudizio deve essere promosso nei confronti di tutti i coeredi, secondo le regole del litisconsorzio necessario.
Eseguiti i prelevamenti per i conguagli tra le quote, preceduti dalla stima dei beni che restano nell’attivo, si procede alla formazione di tante porzioni quante sono le quote da dividere. L’assegnazione delle porzioni è fatta con estrazione a sorte.
Divisione nel testamento
Può accadere che la divisione sia effettuata dal testatore all’interno di un testamento prevedendo le specifiche attribuzioni in favore dei beneficiari che possono essere istituiti come eredi o possono essere individuati come legatari, ossia destinatari solo di specifiche attribuzioni.
Il testatore può anche stabilire solo delle regole con l quali provvedere a dividere il patrimonio, le cui norme possono essere dirette o indirette, implicite o esplicite. Queste ultime saranno considerate vincolanti per gli eredi al momento della divisione ereditaria.