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10 cose da portare il giorno del rogito dal Notaio

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1.Documento di identità sia di chi compra che di chi vende

Una delle domande più gettonate quando si compra casa è quella relativa a quali siano i documenti che serve portare il giorno del rogito quando ci si presenta allo studio notarile per il passaggio di proprietà.

Al fine di non farsi trovare impreparati e recarsi dal Notaio con tutto l’occorrente per la stipula dell’atto notarile ecco di seguito tutti i documenti necessari che devono essere presentati, alcuni obbligatoriamente in originale, di altri invece è sufficiente una copia, per far si che il trasferimento di proprietà avvenga in tutta sicurezza.

Tra questi è di fondamentale importanza il documento di identità per identificare sia chi vende che chi compra, nel caso in cui sia presente un rappresentante per procura sarà necessario presentare il giorno del rogito notarile sia il documento di identità del rappresentato che quello del procuratore.

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2. L’attestato di prestazione energetica della casa

Quando oggetto del rogito è la compravendita di una casa, dunque, di un immobile o di un edificio il venditore è tenuto a procurare l’attestato di prestazione energetica dello stesso, che deve essere allegato obbligatoriamente all’atto di trasferimento della proprietà.

È bene precisare che non per tutti gli atti notarili aventi ad oggetto un immobile è necessaria l’allegazione dell’attestato, ad esempio, nel caso di donazione non è necessario allegarlo.

Tendenzialmente, l’attestato di prestazione energetica è necessario per gli appartamenti, per le ville, o per le case indipendenti, diversamente non è richiesto per i box auto, le cantine e per gli edifici rurali che siano sprovvisti dell’installazione e dell’impiego di sistemi tecnici.

Di norma l’attestato di prestazione energetica non è richiesto per la compravendita di un terreno in quanto tale immobile ne è sprovvisto.

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3.Gli assegni per il pagamento della compravendita

Se si acquista casa dal Notaio è necessario che il compratore si presenti allo studio notarile il giorno del rogito munito di tutti gli assegni o bonifici per il pagamento.

Tendenzialmente, si tratta dei mezzi di pagamento del prezzo dell’immobile che vanno analiticamente indicati in atto dal professionista e corrisposti al venditore, ed in linea generale quando si acquista casa sono gli assegni circolari o bancari ed i bonifici bancari.

4. Le bollette relative alle utenze della casa che si sta acquistando

È bene precisare che portare il giorno del rogito le bollette delle utenze garantisce il venditore di non ricevere più bollette indesiderate, oltre ad avvantaggiare l’acquirente nel comprendere che al momento del suo subentro tutte le utenze erano saldate dal precedente proprietario.

5. L’attestazione da parte dell’amministratore di condominio

Al momento della stipula dell’atto notarile di acquisto di un appartamento in condominio è importante che il venditore procuri al compratore l’attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali da parte del proprietario, di modo da avere contezza che non esistono pendenze a carico dell’immobile, e se esistono esse devono essere saldate con il prezzo di vendita dal venditore al momento della stipula.

È bene precisare che il Notaio rilascia, dopo la sottoscrizione della compravendita immobiliare, un certificato di avvenuta stipula, che servirà per volturare ed avere le utenze e dovrà essere inviato all’amministratore per sancire il passaggio di testimone per il pagamento delle spese condominiali.

Attenzione il venditore resterà responsabile in solido fino alla consegna di tale documento.

6. Il certificato di destinazione urbanistica quando si acquista un terreno dal Notaio

Quando ci si reca dal Notaio per comprare un terreno è necessario che il venditore procuri al compratore e presenti il giorno del rogito il certificato di destinazione urbanistica, senza il quale l’atto non può essere redatto ed è tendenzialmente nullo se manca l’allegazione del suddetto certificato.

Tuttavia non è necessaria l’allegazione del certificato di destinazione urbanistica se il terreno oggetto di compravendita costituisce pertinenza di edifici censiti al nuovo catasto edilizio urbano e che abbiano una superficie complessiva inferiore ai 5.000 metri quadrati.

Allo stesso modo non occorre il certificato di destinazione urbanistica se il rogito consiste in una divisione ereditaria, in una donazione tra coniugi o parenti in linea retta, o in atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia e di servitù.

7. Le chiavi di casa

È molto importante per il venditore si ricordi di consegnare al compratore le chiavi di casa il giorno del rogito, è opportuno etichettarle se la casa presenta più accessi, o se insieme all’abitazione vengono trasferiti anche cantine, box auto e soffitte. Difatti, con la sottoscrizione dell’atto di compravendita immobiliare si determina il passaggio di proprietà della casa dal vecchio al nuovo proprietario.

8. I dati del mediatore immobiliare con indicazione della provvigione pattuita e fotocopia dei mezzi di pagamento di quanto già versato

Se ci si è avvalsi dell’opera di un mediatore andranno presentati in sede di stipula in primo luogo i dati del mediatore, con indicazione delle somme da versare all’agenzia immobiliare,unitamente agli assegni e alla fattura rilasciata dalla stessa che attesti l’intervenuto pagamento.

Tendenzialmente la provvigione è dovuta solo dal compratore, ma qualora fosse dovuta anche dal venditore, anche questo dovrà presentare gli assegni il giorno del rogito e dovrà essere fornita la relativa fattura dall’agenzia, e di tutto ciò bisogna dare conto all’interno dell’atto.

9. La procura

Nel caso in cui o il venditore o il compratore non fossero disponibili ad intervenire in atto il giorno della stipula, bisognerà redigere una procura fatta da un Notaio nel luogo in cui si trova il soggetto rappresentato impossibilitato, e la procura, se si tratta di procura speciale, dovrà essere portata all’atto in originale dal rappresentante affinché possa avvenire la stipula.

10 . Il regime patrimoniale dei comparenti

Se a vendere la casa è il proprietario che è coniugato in comunione legale con il proprio partner, è necessario che siano presenti entrambi il giorno della stipula e che si procuri allo studio notarile la certificazione attestante il regime patrimoniale dei coniugi.

Altrimenti si dovrà presentare il certificato di libero stato o per chi è coniugato ma è in regime di separazione dei beni, una copia dell’atto di separazione.

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Editore: Redazione Notaio Facile. Articolo pubblicato dall'editore e scritto personalmente da esperti in ambito notarile. Coperto da copyright ©

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