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Posso firmare dal notaio per rinunciare ad un bene che avrò in eredità?

Firmare per rinunciare ad un bene che si avrà in eredità

Rinunciare ad un bene di un’eredità futura

Spesso si creano situazioni in cui si va dal notaio e si espone l’intenzione di firmare, e quindi pattuire la rinuncia ad un diritto, su un determinato bene, che si avrà in eredità in futuro. Questo significa che si vuole disporre di un bene non ancora in nostro possesso, ma che, presumibilmente, si erediterà.

La convinzione nasce dal fatto che si è sicuri di essere stati inseriti all’interno di un testamento, oppure perché, in assenza di disposizioni testamentarie, si ricopre la posizione di successori legittimi, con riferimento ad una determinata eredità (perché, magari, si è figli o parenti del soggetto titolare del bene).

La ragione di una simile rinuncia, potrebbe essere quella di voler avvantaggiare altri soggetti, essendo consapevoli che non si è interessati in nessun modo a diventare proprietari di quel bene, che sia un bene mobile e un immobile, oppure un diritto (ad esempio il diritto di abitazione su una casa). La risposta sul fatto che sia un atto ammissibile, purtroppo è negativa, ma vediamo meglio i motivi e quali sono le conseguenze.

I patti successori rinunciativi

Il patto con cui un soggetto rinuncia a diritti che gli possono spettare su una successione futura, quindi relativamente ad un soggetto che ancora non è deceduto, è un patto successorio rinunziativo.

Per la legge tutti i patti successori, compresa questa tipologia, sono vietati, poiché è stabilito che è nulla ogni convenzione, con cui qualcuno dispone della propria successione. Qualora si voglia attribuire propri beni o diritti, per quando si sia cessato di vivere, l’unico strumento consentito è quello del testamento, in tutte le forme ammesse dal codice civile (testamento pubblico, testamento olografo, segreto, eccetera).

Ciò che è vietato, quindi, è che possa esistere un contratto, quindi un accordo fra due soggetti con cui si dispone di diritti relativi alla successione, nel nostro caso la disposizione del diritto consiste nella rinuncia allo stesso.

Altri tipi di patti successori

Oltre ai patti successori rinunziativi, esistono i patti successori istitutivi ed i patti successori dispositivi. Il patto successorio istitutivo è quello con cui viene compiuto un vero e proprio contratto successorio, normalmente con il futuro soggetto che verrà designato erede, oppure beneficiario di un legato, al pari di quello che può essere un normale contratto in ambito immobiliare.

Il patto successorio dispositivo, è quello con cui un soggetto dispone non della propria successione (sempre tramite un accordo bilaterale), ma di diritti che prevede di acquistare, con riferimento alla successione a causa di morte di un’altra persona (non ancora deceduta). Bisogna specificare, poi, che nel divieto in esame non rientrano solo i patti successori con cui si dispone (o si rinuncia) immediatamente alla propria successione, ma anche quelli con cui ci si obbliga a disporre della propria o dell’altrui successione (o a rinunciare a un’eredità non è ancora aperta). Pertanto si tratta di un atto vietato, sia qualora venga configurato in modo da produrre efficacia sin da subito, sia nel caso in cui l’efficacia sia demandata ad un momento successivo.

La rinuncia all’eredità

Contrariamente alla firma relativa alla rinuncia di un bene che si avrà in eredità in futuro che non è ammessa, è ovviamente prevista la rinuncia all’eredità, relativa dunque ad una successione già aperta, e questo può accadere proprio perché non c’è interesse ad acquisire determinati diritti o beni.

É possibile compiere la rinuncia, sia rifiutando il complesso dei beni, relativamente ai quali si è eredi, ma anche rinunciando al singolo bene, in caso di legato. Tuttavia ciò che non è ammesso è accettare l’eredità solo parzialmente, ovvero voler diventare eredi con riferimento solo a determinati beni o diritti, e non con riferimento ad altri, poiché l’eredità è una soltanto.

Revoca del testamento

A livello speculare rispetto alla rinuncia del realità, ma temporalmente precedente, c’è la possibilità di rinunciare a disporre di un determinato bene, all’interno del proprio testamento. Questo significa che viene compiuta una revoca, relativamente ad una sola disposizione (revoca parziale), oppure dell’intero testamento (revoca totale). Infatti il principio di revocabilità è un principio cardine della libertà testamentaria ed è importante dare la possibilità al testatore di avere ripensamenti, senza alcuna conseguenza, finché sia ancora in vita; l’unica precisazione da fare è che la revoca non può avere un termine finale di scadenza. Oltre che con un espresso atto, la revoca può essere anche tacita, per esempio mediante la redazione di un testamento successivo, incompatibile con il precedente, oppure, per esempio, ritirando il testamento segreto, depositato dal notaio.

La rinunzia all’opposizione della donazione

Una modalità attuata all’interno degli atti notarili, che potrebbe avere degli effetti simili alla rinuncia ad un bene futuro derivante da eredità futura, è quella di prevedere la rinuncia all’opposizione della donazione.

La donazione è un atto particolare, che può essere oggetto di impugnazione, in caso leda i diritti dei legittimari, perché si sono attribuiti diritti eccedenti la quota disponibile. Per questo il codice civile prevede la possibilità che possa essere compiuto un atto di opposizione alla donazione, da parte di determinati soggetti.

L’atto di opposizione alla donazione produce l’effetto di sospendere il decorso del ventennio dalla trascrizione della donazione, e quindi consente di conservare l’azione di restituzione contro i terzi aventi causa dal donatario. Ecco che, sebbene bisogna sempre fare attenzione con riferimento a questi atti, è possibile, poiché è espressamente consentito, che le persone legittimate possano rinunciare a questo diritto, per far stare tranquille le parti della donazione, soprattutto il donatario.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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