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Quali atti può compiere il beneficiario di amministrazione di sostegno

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Quando viene nominato un amministratore di sostegno

La condizione necessaria per poter ottenere la nomina di un amministratore di sostegno dal giudice tutelare è la presenza di un’infermità o di una menomazione, per effetto delle quali il soggetto si trovi nell’impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi.

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Quanti tipi di amministrazione di sostegno esistono?

In base al decreto di nomina dell’amministratore di sostegno, è possibile comprendere qual è il ruolo dell’amministratore di sostegno. A seconda della gravità della menomazione e della patologia è possibile individuare una forma di tutela differente. Il decreto di nomina, infatti, contiene l’oggetto dell’incarico e gli atti che possono essere compiuti in nome e per conto e gli atti che possono essere eventualmente compiuti da solo. Diverse sono le tipologie di amministrazione di sostegno che possiamo analizzare.

Il giudice tutelare deve stabilire la cura della persona e la cura del patrimonio con il minore sacrificio possibile della capacità di agire. Infatti, la Cassazione afferma che il beneficiario di amministrazione di sostegno non può essere definito un soggetto incapace.

L’amministrazione di sostegno in funzione di rappresentanza

Nel caso in cui sia nominato un amministratore di sostegno in funzione di rappresentanza, l’amministratore di sostegno può essere definito come un rappresentante legale che agisce in nome e per conto del beneficiario. Questa è la forma di tutela più forte nell’ambito dell’amministrazione di sostegno. Ciò significa che davanti al notaio per la stipula dell’atto comparirà soltanto l’amministratore di sostegno.

L’amministrazione di sostegno in funzione di assistenza

Nel caso in cui, invece, sia nominato un amministratore di sostegno in funzione assistenziale, la tutela può essere definita leggermente inferiore in quanto gli atti vengono compiuti dal beneficiario, ma con il consenso dell’amministratore di sostegno. Ciò vuol dire che dinanzi al notaio dovranno comparire entrambi e serve il consenso di entrambi per la stipula degli atti notarili. In assenza del consenso del rappresentato (ossia del beneficiario dell’amministrazione di sostegno) l’atto è nullo, mentre in assenza del consenso dell’amministratore di sostegno l’atto è annullabile.

Quali atti possono essere compiuti senza assistenza, né rappresentanza?

È possibile anche che il decreto di nomina preveda che determinati atti possono essere compiuti dal solo beneficiario senza alcuna rappresentanza, né assistenza. In particolare è opportuno precisare che ci sono degli atti che vengono definiti personalissimi e che non possono prevedere alcuna forma di rappresentanza, né legale né volontaria. Esempi di tali atti sono rinvenibili nella capacità di contrarre matrimonio, di fare testamento o di riconoscere un figlio nato fuori dal matrimonio.

Quali atti può compiere il beneficiario di amministrazione di sostegno

L’elasticità del provvedimento di nomina

Le misure che vengono adottate a tutela del beneficiario di amministrazione di sostegno vengono definite tailored measures, ossia provvedimenti su misura per la persona con menomazione o disabile. Questa è la differenza con le tutele più forti previste per l’inabilitato e per l’interdetto.

Di conseguenza la capacità di agire è la regola e l’incapacità rappresenta l’eccezione.

Quando è necessaria l’autorizzazione per stipulare dinanzi al notaio

L’autorizzazione per stipulare è necessaria tutte le volte in cui il beneficiario del provvedimento non può compiere l’atto da solo, ma necessita o dell’amministratore di sostegno rappresentante o dell’amministratore di sostegno in funzione assistenziale. A differenza delle autorizzazioni per gli inabilitati e gli interdetti, nel caso dell’amministrazione di sostegno gli atti da compiere dinanzi al notaio devono essere autorizzati tutti dal giudice tutelare ai sensi dell’art. 411 del Codice Civile .

Cosa accade in caso di conflitto di interessi?

Può accadere che ci sia un conflitto di interessi tra il beneficiario di amministrazione di sostegno e il suo rappresentante. In questo caso è possibile ricorrere alla nomina di un curatore speciale a cui provvederà il giudice tutelare su istanza.

Casi particolari oggetto di dibattiti

In virtù della complessità della tutela che può variare a seconda della tipologia e della gravità della menomazione, il giudice tutelare può prendere differenti provvedimenti e consentire per determinati atti che non sia prevista l’assistenza né la rappresentanza.

Può donare il beneficiario di amministrazione di sostegno?

In tema di donazioni, non possono donare i soggetti che sono dichiarati incapaci dal legislatore, ossia i minori, gli interdetti e gli inabilitati. L’amministratore di sostegno non sarebbe contemplato in questa categoria.

In passato, tuttavia, era diffuso l’orientamento che negasse la possibilità al beneficiario di amministrazione di sostegno di donare, in quanto l’atto di donazione implica un impoverimento dello stesso, senza ricevere alcun corrispettivo e non sempre può avere la capacità di comprendere l’atto che si sta compiendo.

Tuttavia, di recente si è diffuso l’orientamento che il beneficiario conserva la capacità di donare salvo eventuali espresse limitazioni del provvedimento di nomina. Seconda la Cassazione ciò lo si desume dal fatto che non ci sono norme che lo vietino. La donazione si caratterizza per la personalità e per la spontaneità dell’atto.

Può fare testamento il beneficiario di amministrazione di sostegno?

In virtù di quanto sopra esposto il beneficiario di amministrazione di sostegno è un soggetto pienamente capace e può fare testamento. Deve essere espressamente previsto il divieto nel decreto di nomina per impedire tale atto.

L’accettazione dell’eredità del beneficiario dell’amministrazione di sostegno

L’accettazione dell’eredità non deve necessariamente essere con beneficio di inventario. Anche in questo caso l’obbligo legislativo sussiste per i minori, gli interdetti e gli inabilitati. Per tali ragioni deve esserci una precisa disposizione nel provvedimento di nomina. Ciò non esclude che il giudice tutelare possa ritenere opportuna l’accettazione con beneficio di inventario. Per tali ragioni è valida sia l’accettazione espressa dell’eredità, sia l’accettazione tacita.

Cosa accade se il beneficiario di amministrazione di sostegno prima della nomina ha rilasciato procura?

Nel caso di specie se è stata rilasciata procura prima del decreto di nomina, la procura perde efficacia se è necessaria l’assistenza o la rappresentanza. Se, invece, quell’atto per cui è stata rilasciata la procura può essere compiuto da solo, la procura non perde efficacia.

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Editore: Redazione Notaio Facile. Articolo pubblicato dall'editore e scritto personalmente da esperti in ambito notarile. Coperto da copyright ©

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