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Atto Costitutivo di Società: ruolo del Notaio

Atto Costitutivo di Società: ruolo del Notaio

Se stiamo per avviare un’impresa dovremo stendere e firmare l’Atto Costitutivo di Società, che contiene anche lo Statuto della stessa e viene redatto e registrato dal Notaio.

Avviare un’impresa in proprio è una bella avventura che ci può davvero cambiare la vita: perché le cose vadano per il meglio ci vogliono intraprendenza, visione dei mercati, una certa esperienza che non guasta, la capacità di interpretare i mercati e… gli strumenti corretti per partire con il piede giusto! Un elemento cui si rischia di non dare la dovuta importanza è infatti l’Atto Costitutivo di Società, che viene redatto dal Notaio e regolerà la vita della società stessa nel corso di tutta la sua durata. Presi da mille pensieri, impegni e incombenze, infatti, corriamo il rischio di non tenere nella dovuta considerazione un documento che è in realtà molto importante e che può dimostrare questa sua influenza sulla vita societaria anche dopo molti anni dalla sua costituzione. Vediamo perché.

Atto Costitutivo di Società: di cosa si tratta

L’Atto Costitutivo di Società che, come detto, viene redatto a cura del Notaio è una vera e propria mappa di navigazione per l’azienda: in esso sono contenuti non solo la ragione sociale (cioè il nome), la forma societaria scelta, di cosa si occupa l’azienda (che è un punto non secondario!), la sede legale e così via, ma anche i meccanismi che ne regoleranno l’esistenza nel corso degli anni. All’interno di questo documento troveremo infatti le indicazioni per l’uscita e per l’ingresso di nuovi soci, le regole in caso di scioglimento della società, la ripartizione delle quote e così via: insomma, ogni decisione che potremmo definire “fondativa” nella vita aziendale passerà proprio da questo documento. Ecco perché un buon Atto Costitutivo di Società non solo è di grande importanza, ma nasce anche da colloqui ad hoc con il Notaio che potrà darci la sua consulenza specializzata in merito e valutare appieno le nostre necessità, così da redigere l’atto migliore per rispondere ad esse. Sottovalutare il contenuto di questo documento, anche se potrebbe non comportare conseguenze nell’immediato o comunque nei primi anni di vita dell’azienda, potrebbe al contrario costituire ostacolo nel corso del tempo, magari facendoci anche perdere dei “treni” commerciali che, come sappiamo, richiedono prontezza di riflessi e velocità di azione. 

Chiediamo dunque per tempo la consulenza di un Notaio che saprà indicarci come strutturare al meglio l’Atto Costitutivo di Società per la nostra nuova impresa. Sarà poi sempre il Notaio a registrare tale documento presso la Camera di Commercio competente dando avvio ufficialmente all’impresa.

Forme societarie e Atto Costitutivo di Società

Come detto sopra, l’Atto Costitutivo di Società conterrà anche l’indicazione della forma societaria scelta, che varia a seconda della strutturazione e degli obiettivi dell’impresa. La divisione principale è in Società di Persone (ad esempio Snc e Sas) e Società di Capitali (ad esempio Srl e Spa): tutte queste forme societarie presentano organizzazioni interne molto diverse e, naturalmente, una serie di pro e contro di cui tenere conto nel momento della scelta.

Semplificando, possiamo dire che la maggiore differenza a livello macroscopico tra le due forme risieda nell’autonomia patrimoniale. Le Società di Persone – che pure godono di una gestione semplificata, più snella e dunque meno onerosa – non godono infatti di autonomia patrimoniale perfetta, quindi prevedono un coinvolgimento del socio con i suoi beni personali nelle obbligazioni societarie. Le Società di Capitali invece godono di autonomia patrimoniale, quindi il socio risponde delle obbligazioni societarie solo nella misura del capitale versato alla società, ma non con i suoi beni personali: di contro, presenta una gestione più complessa e onerosa.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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