Diritti successori del convivente
- Legge cirinnà e diritti dei conviventi
- Diritti del convivente sulla casa familiare
- Diritti del convivente e risarcimento del danno
- Assenza di testamento e diritti del convivente
- Preventivo notarile gratis online atti successione
- Si può nominare erede il proprio convivente?
- Tipi di testamento
Legge Cirinnà e diritti dei conviventi
La Legge 20 maggio 2016, n. 76, conosciuta come Legge Cirinnà, ha introdotto un quadro giuridico sia per le unioni civili tra persone dello stesso sesso, sia per le convivenze di fatto, seppure in modo differente, offrendo importanti implicazioni anche in ambito successorio.
La prima importante differenza da conoscere è tra i diritti e i doveri riconosciuti dalla legge in relazione alle unioni civili e alle convivenze di fatto. In particolare, le prime sono equiparate al matrimonio per diversi aspetti, tra cui i diritti successori: le persone unite civilmente godono delle stesse tutele successorie previste per i coniugi sposati, mentre per le convivenze di fatto, che possono essere sia tra persone dello stesso sesso, che di sesso diverso, i diritti successori sono inferiori e differenti.
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Diritti del convivente sulla casa familiare
Una tutela specifica introdotta dalla Legge Cirinnà ha ad oggetto il diritto del convivente superstite di continuare ad abitare nella casa comune, qualora fosse di proprietà del defunto o gli sia stata concessa in locazione. Tale diritto è riconosciuto per un periodo massimo di due anni o per un tempo pari alla durata della convivenza, se superiore a due anni, e comunque non oltre cinque anni. Qualora nella coppia siano presenti figli minori o disabili, il diritto di abitazione può prolungarsi fino al raggiungimento dell’autonomia dei figli.
Diritti del convivente e risarcimento del danno
Un’altra importante questione da analizzare è prevista dall’art. 1 della legge Cirinnà al comma 49 il quale sancisce che, in caso di morte del convivente per fatto illecito di un terzo, ai fini dell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite, dovranno applicarsi i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.
La norma è molto importante per molteplici ragioni: in primis è la prima e unica volta in cui c’è una equiparazione testuale tra il convivente e il coniuge, ma soprattutto perché rappresenta la prova di come per il Legislatore il rapporto affettivo del convivente di fatto è assimilabile a quello del coniuge, perché altrimenti non li avrebbe equiparati espressamente.
Assenza di testamento e diritti del convivente
Una delle principali differenze rispetto all’unito civile, che viene equiparato a tutti gli effetti a un coniuge, attiene all’assenza di tutela riconosciuta dal legislatore nel caso in cui non vi sia un testamento.
Infatti in mancanza di quest’ultimo, il convivente non parteciperà alla ripartizione dell’asse ereditario, non rientrando tra i cosiddetti eredi legittimi, secondo quanto disposto dal Codice Civile .
Conseguentemente non è riconosciuto legittimario, al pari del coniuge e dell’unito civile, e non avrà diritto quindi né alla quota di legittima, né a far valere in giudizio eventuali pretese mediante l’esercizio dell’azione di riduzione. In sintesi ai fini successori è considerato come un estraneo, salvo quanto affermato in precedenza.
Si può nominare erede il proprio convivente?
Nonostante il legislatore con la Legge Cirinnà abbia riconosciuto dei diritti al convivente superstite in modo limitato, solo in determinati e ristretti ambiti, non è escluso che il convivente faccia testamento e preveda la distribuzione del proprio patrimonio con un atto di ultima volontà.
Potrebbe, infatti, nominare il proprio convivente erede, in una quota, così come nell’intero patrimonio, così come potrebbe decidere di lasciare dei singoli beni, mediante un legato.
La scelta è rimessa al testatore ed è opportuno sempre che vengano rispettate le quote di legittima dei cosiddetti legittimari (ad esempio i figli) per evitare che la gestione patrimoniale prevista nel proprio testamento sia messa in discussione.
Tipi di testamento
Il convivente è libero di scegliere la forma testamentaria più consona alle proprie esigenze. In ambito successorio sussiste il principio di equipollenza delle forme testamentarie, che consiste nel riconoscere ai testamenti il medesimo valore, non sussistendo una forma differenza in ordine al grado di importanza.
Pertanto il testamento pubblico ricevuto dinanzi al notaio, alla presenza di due testimoni, ha il medesimo valore di un testamento olografo, redatto quindi dal testatore come scrittura privata, così come di un testamento segreto o internazionale.
La scelta quindi della forma testamentaria può orientarsi in modo differente a seconda della persona, non determinando disparità di trattamento e alcuna differenza sugli effetti dell’atto di ultima volontà.
Preventivo notarile gratis online atti successione
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In pochi semplici passaggi, compilando il form che offre il sito, si potrà inviare la propria richiesta e in pochi giorni avere una risposta. Il ruolo del notaio è di peculiare importanza in questo frangente, anche per un’eventuale consulenza, trattandosi di una materia che non è espressamente disciplinata dal legislatore e potendo il convivente ricercare la forma più adeguata di protezione per il tempo in cui avrà cessato di vivere. Solo mediante un’attenta analisi sarà possibile con l’aiuto del notaio, ricercare la soluzione più consona e optare per una distribuzione del patrimonio che sia perfettamente aderente alla volontà del convivente.