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Donare la casa ai figli: quali tutele nell'atto notarile?

Ti sei mai chiesto come ti potresti tutelare quando doni la tua casa ad un figlio? Vediamo alcuni accorgimenti e suggerimenti che potrebbero esserti d’aiuto

Le opportunità ed i requisiti dell’atto di donazione

In qualsiasi donazione l’elemento principale è quello che viene definito animus donandi, ossia la libera ed incondizionata volontà di dare qualcosa senza volere nulla in cambio. Nei rapporti familiari la donazione è molto comune e a volte viene sfruttata come possibilità per dare i beni ai propri figli, per evitare che questi possano ricadere nella futura successione ereditaria. La divisione dell’eredità 

in casi particolari, infatti, potrebbe far sorgere problemi e richiedere lunghe tempistiche. Ecco perché l’atto di donazione, con l’assistenza del professionista notarile, potrebbe rappresentare un’apprezzabile opportunità. È bene ed opportuno però precisare che rimane comunque necessario avere come scopo dell’atto donativo solo quello di donare, semplicemente per arricchire il beneficiario e non per altri scopi, essendo prevista la nullità sia per le donazioni prive dell’animus donandi sia per i patti successori.

La donazione può essere effettuata attraverso atto pubblico redatto da un Notaio, il quale controllerà che sussistano i requisiti di validità previsti dalla legge. Per compiere il trasferimento a titolo di donazione è necessario che il beneficiario accetti espressamente l’atto a suo favore; egli quindi deve possedere la capacità giuridica e qualora la donazione fosse disposta a favore di un minore si dovrebbe ricorrere all’autorizzazione dal giudice tutelare. Tale autorizzazione giudiziaria potrà essere richiesta dal Notaio incaricato di redigere l’atto donativo.

Una volta perfezionata la donazione, essa non può più essere revocata salvo i casi specifici di ingratitudine e sopravvenienza di figli. Laddove anche le situazioni familiari cambino o sopraggiungano importanti necessità, non si potrebbe più contare su quei beni ormai donati. Per tali motivi sempre più spesso chi si accinge a donare cerca modi legittimi per tutelarsi. A tal fine si consiglia sempre di esporre la propria situazione ad un Notaio.

Tra le varie possibilità consigliamo di prendere in considerazione:

  • la donazione con riserva di usufrutto;
  • la donazione modale;
  • contratti alternativi, come spieghiamo nel dettaglio qui di seguito.

La donazione con riserva di usufrutto

La riserva di usufrutto rappresenta un diritto che si può esercitare al momento della donazione. In tal caso il donante si riserva il diritto di continuare ad utilizzare il bene che sta donando per tutta la sua vita. Quindi ad esempio laddove siano i genitori a donare la casa ai propri figli con riserva di usufrutto, potrebbero continuare a viverci o a tenerla proficuamente in affitto: possono infatti continuare ad usarla nel modo che ritengono più opportuno. Un’altra possibilità di cui non tutti sono a conoscenza è che si può riservare l’usufrutto sia per sé stessi sia per un’altra persona dopo di sé, la quale ne potrà beneficiare per tutta la propria vita. Ad esempio un nonno che voglia donare la casa a suo nipote, potrebbe riservare l’usufrutto per sé e per sua figlia, prima che la casa possa essere utilizzata dal nipote.

Si precisa che quando la donazione viene fatta con riserva di usufrutto, allora il donatario (che è il beneficiario della donazione) riceve la nuda proprietà del bene, gravata dall’usufrutto previsto; questa è una tipologia di diritto limitato con un proprio valore e che si trasformerà nella piena proprietà al momento della morte dell’usufruttuario o degli usufruttuari. Inoltre secondo la prassi si potrebbe donare la nuda proprietà riservandosi invece che l’usufrutto un altro tipo di diritto reale di godimento come ad esempio il diritto di abitazione o il diritto di superficie.

La donazione modale

Per il donante è prevista anche la possibilità di disporre la propria donazione gravandola da un onere, attraverso il quale si impone al beneficiario di eseguire un determinato obbligo ed in caso di inadempimento sarà possibile la risoluzione della donazione stessa. Tale onere prende il nome di modus e per tale motivo si parla di donazione modale.  Sulla base di tale possibilità normativa si è diffusa la figura della donazione con onere di assistenza o mantenimento, in cui la persona che dona pone a carico del donatario l’onere di assisterlo oppure di mantenerlo finché è in vita. In questa tipologia di donazione è però necessario specificare in termini chiari in cosa dovrà consistere l’assistenza o il mantenimento ed il Notaio potrà dare le dovute delucidazioni sugli obblighi che potranno essere inseriti all’interno dell’atto, in considerazione delle volontà e delle necessità del donante. Il mancato rispetto degli obblighi provoca la risoluzione del contratto, che potrà essere richiesta dal donante o dai suoi eredi.

Anche se la donazione potrebbe essere il primo tipo di contratto a venire in mente per trasferire la propria casa ad un figlio, se ne potrebbero prendere in considerazione altre tipologie. Esse possono infatti rivelarsi non solo utili a tutelare chi trasferisce l’immobile ma agevolerebbero anche il beneficiario del trasferimento in caso di un’eventuale successiva rivendita del bene. Infatti prima di procedere con la donazione si deve considerare che se la casa donata viene successivamente venduta, la legge a tutela degli eredi legittimari del donante permette di annullare la vendita con effetti negativi e deterrenti per la circolazione del bene donato. Invece, trasferire la proprietà con un altro tipo di contratto eviterebbe tali rischi in futuro.

Alcune valide alternative: il contratto di mantenimento e di vitalizio

A questo punto è bene quindi conoscere le diverse possibilità che la legge consente di adottare, facendo però attenzione a non incorrere in una donazione simulata. Ciò significa che se viene stipulato un altro tipo di contratto, diverso dalla donazione, dev’essere fatto per realizzare il suo scopo: tutti gli obblighi e le previsioni dovranno essere rispettate dalle parti. Esempi pratici e molto diffusi sono il contratto di mantenimento ed il contratto di vitalizio.

Con il primo si stipula un accordo per cui in cambio del trasferimento della casa, o di un altro bene immobile, mobile oppure anche di un capitale, il ricevente deve fornire assistenza per tutta la vita del cedente o per un tempo prestabilito. In tal caso quindi il genitore potrebbe trasferire la casa al figlio senza farsi pagare nulla in termini di denaro, ma convenendo che il figlio come prezzo dovrà assisterlo per tutta la vita ad esempio provvedendo alle cure mediche o assicurandosi che mantenga il suo normale tenore di vita. Nel contratto di vitalizio invece viene previsto che, a fronte della cessione di un bene, come una casa, il ricevente deve pagare una somma di denaro periodica, una vera e propria rendita vitalizia.

Tali contratti offrono la possibilità di una importantissima tutela, i genitori saranno infatti sempre garantiti dall’obbligo previsto e se questo non fosse rispettato si potrebbe sciogliere il contratto e riavere il bene. Un altro rilevante vantaggio è rappresentato dal fatto che ciò che viene dato ai propri figli in questo modo non dovrà essere imputato nella loro quota ereditaria quando si aprirà la successione. Si evince quindi che è fondamentale conoscere le varie opzioni, che il Notaio potrà illustrare nel dettaglio.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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