Ritenzione per le somme anticipate

Art. 1011 del Codice Civile


Nelle ipotesi contemplate dal secondo comma dell'art. 1009 e dal secondo comma dell'art. 1010, l'usufruttuario ha diritto di ritenzione sui beni che sono in suo possesso fino alla concorrenza della somma a lui dovuta.

Struttura gerarchica per l'articolo 1011 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO TERZO - Della proprietà
  3. TITOLO V - Dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione
  4. Capo I - Dell’usufrutto
  5. Sezione III - Degli obblighi nascenti dall’usufrutto
  6. Art. 1011
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