Diritto agli avanzi d'acqua

Art. 1097 del Codice Civile


Quando l'acqua è concessa, riservata o posseduta per un determinato uso, con restituzione al concedente o ad altri di ciò che ne sopravanza, tale uso non può variarsi a danno del fondo a cui la restituzione è dovuta.

Struttura gerarchica per l'articolo 1097 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO TERZO - Della proprietà
  3. TITOLO VI - Delle servitù prediali
  4. Capo VIII - Di alcune servitù in materia di acqua
  5. Sezione II - Della servitù degli scoli e degli avanzi di acqua
  6. Art. 1097
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