Incapacità delle parti

Art. 1425 del Codice Civile


Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare.

È parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilite dall'art. 428, il contratto stipulato da persona incapace d'intendere o di volere.

Struttura gerarchica per l'articolo 1425 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO II - Dei contratti in generale
  4. Capo XII - Dell’annullabilità del contratto
  5. Sezione I - Dell’incapacità
  6. Art. 1425
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