Provvedimenti riguardo ai figli

Art. 155 del Codice Civile


((In caso di separazione, riguardo ai figli, si applicano le disposizioni contenute nel Capo II del titolo IX.))

AGGIORNAMENTO (72)

La Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 27 luglio 1989, n. 454 (in G.U. 1a s.s. 2/8/1989, n. 31), ha dichiarato "la illegittimità costituzionale dell'art. 155, quarto comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede la trascrizione del provvedimento giudiziale di assegnazione della abitazione nella casa familiare al coniuge affidatario della prole, ai fini della opponibilità ai terzi".

Struttura gerarchica per l'articolo 155 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO PRIMO - Delle persone e della famiglia
  3. TITOLO VI - Del matrimonio
  4. Capo V - Dello scioglimento del matrimonio e della separazione dei coniugi
  5. Art. 155
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