Durata del contratto

Art. 2172 del Codice Civile


Se nel contratto non è stabilito un termine, la soccida ha la durata di tre anni.

Alla scadenza del termine il contratto non cessa di diritto, e la parte che non intende rinnovarlo deve darne disdetta almeno sei mesi prima della scadenza o nel maggior termine fissato dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi.

Se non è data disdetta, il contratto s'intende rinnovato di anno in anno.

Struttura gerarchica per l'articolo 2172 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUINTO - Del lavoro
  3. TITOLO II - Del lavoro nell’impresa
  4. Capo II - Dell’impresa agricola
  5. Sezione IV - Della soccida
  6. § 2 - Della soccida semplice
  7. Art. 2172
SERVE LA CONSULENZA DEL NOTAIO?
richiedi il preventivo al notaio

Contatta il Notaio Gratis

Fai un PREVENTIVO

Scopri tutti i costi per stipulare l'atto

richiesta testamento olografo dal notaio