Responsabilità personale dell'institore

Art. 2208 del Codice Civile


L'institore è personalmente obbligato se omette di far conoscere al terzo che egli tratta per il preponente; tuttavia il terzo può agire anche contro il preponente per gli atti compiuti dall'institore, che siano pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui è preposto.

Struttura gerarchica per l'articolo 2208 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUINTO - Del lavoro
  3. TITOLO II - Del lavoro nell’impresa
  4. Capo III - Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione
  5. Sezione III - Disposizioni particolari per le imprese commerciali
  6. § 1 - Della rappresentanza
  7. Art. 2208
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