Poteri di deroga alle condizioni generali di contratto

Art. 2211 del Codice Civile


I commessi, anche se autorizzati a concludere contratti in nome dell'imprenditore, non hanno il potere di derogare alle condizioni generali di contratto o alle clausole stampate sui moduli dell'impresa, se non sono muniti di una speciale autorizzazione scritta.

Struttura gerarchica per l'articolo 2211 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUINTO - Del lavoro
  3. TITOLO II - Del lavoro nell’impresa
  4. Capo III - Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione
  5. Sezione III - Disposizioni particolari per le imprese commerciali
  6. § 1 - Della rappresentanza
  7. Art. 2211
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