Libri obbligatori e altre scritture contabili

Art. 2214 del Codice Civile


L'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari.

Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite.

Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori.

Struttura gerarchica per l'articolo 2214 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUINTO - Del lavoro
  3. TITOLO II - Del lavoro nell’impresa
  4. Capo III - Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione
  5. Sezione III - Disposizioni particolari per le imprese commerciali
  6. § 2 - Delle scritture contabili
  7. Art. 2214
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