Cause di scioglimento

Art. 2611 del Codice Civile


Il contratto di consorzio si scioglie:

1) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata;

2) per il conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilità di conseguirlo;

3) per volontà unanime dei consorziati;

4) per deliberazione dei consorziati, presa a norma dell'art. 2606, se sussiste una giusta causa;

5) per provvedimento dell'autorità governativa, nei casi ammessi dalla legge;

6) per le altre cause previste nel contratto.

Struttura gerarchica per l'articolo 2611 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUINTO - Del lavoro
  3. TITOLO X - Della disciplina della concorrenza e dei consorzi
  4. Capo II - Dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi
  5. Sezione I - Disposizioni generali
  6. Art. 2611
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