Enti sportivi dilettantistici
- Riforma per enti sportivi dilettantistici
- Costituzione di ente sportivo dilettantistico
- Assenza di lucro ente sportivo dilettantistico
- Profilo fiscale ente sportivo dilettantistico
- Su cosa si concentra la riforma
- Oggetto sociale
- Eccezioni alla assenza di lucro
Riforma per enti sportivi dilettantistici
Negli ultimi anni il legislatore ha intrapreso un percorso di riforma del settore sportivo, con l’obiettivo di rendere più chiara e trasparente la disciplina relativa agli enti sportivi, sia dilettantistici che professionistici.
I principali interventi normativi si collocano nel contesto dei decreti legislativi n. 36 e n. 39 del 28 febbraio 2021, successivamente modificati dai decreti n. 163 del 5 ottobre 2022 e n. 120 del 29 agosto 2023. Tali normative mirano a semplificare l’organizzazione e la gestione delle attività sportive, promuovendo l’inclusione sociale e il benessere psico-fisico attraverso la pratica motoria.
Su cosa si concentra la riforma
Tuttavia, uno degli aspetti centrali di questa riforma è la distinzione tra enti sportivi dilettantistici ed enti sportivi professionistici, una differenza che si riflette sia nella natura giuridica degli enti stessi che nelle modalità di svolgimento dell’attività sportiva. In questo articolo esploreremo le caratteristiche principali di entrambe le tipologie, evidenziando i requisiti e le peculiarità normative che le contraddistinguono.

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Costituzione di ente sportivo dilettantistico
La costituzione di un ente sportivo dilettantistico rappresenta un passaggio fondamentale per garantire la corretta gestione delle attività sportive in ambito non professionistico. Il processo genetico di tali enti è regolamentato principalmente dai decreti legislativi n. 36 e n. 39 del 28 febbraio 2021, che si intrecciano con la normativa fiscale del TUIR e con le disposizioni generali del Codice Civile relative ad associazioni e società.
Uno degli elementi cardine è l’atto costitutivo, il cui contenuto deve rispettare precise indicazioni normative al fine di ottenere l’affiliazione a una Federazione Sportiva Nazionale o a un Ente di Promozione Sportiva e l’iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RNASD). A seconda della forma giuridica prescelta, l’ente può configurarsi come associazione sportiva, con o senza personalità giuridica, società di capitali, cooperativa o ente del terzo settore. L’atto costitutivo deve inoltre contenere una serie di elementi essenziali, tra cui la sede, la denominazione, l’oggetto sociale, l’assenza del fine di lucro e le modalità di gestione economico-finanziaria, nonché le regole di funzionamento interno e di scioglimento.
Oggetto sociale
L’oggetto sociale degli enti sportivi dilettantistici riveste un ruolo cruciale nella definizione della loro identità e delle attività che possono svolgere. In base all’art. 2 del d.lgs. 28 febbraio 2021 n.36, l’ente deve esercitare in via stabile e principale l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, incluse la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza alle attività sportive. Tuttavia, qualora l’ente assuma la qualifica di ente del terzo settore, anche in forma di impresa sociale e sia iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, non è richiesto il requisito dell’esercizio in via principale dell’attività dilettantistica. Inoltre, l’art. 9 del medesimo decreto consente lo svolgimento di attività diverse da quella principale, purché abbiano carattere secondario e strumentale e siano espressamente previste nell’atto costitutivo o nello statuto. A tal proposito, si consiglia di riprodurre nello statuto la formulazione legislativa esatta, specificando con chiarezza le attività sportive concretamente svolte dall’ente.

Assenza di lucro ente sportivo dilettantistico
Uno degli aspetti fondamentali degli enti sportivi dilettantistici è l’assenza di fini di lucro, un principio cardine sancito dall’art. 8 del d.lgs. 28 febbraio 2021 n.36. Tale norma impone l’obbligo di destinare eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente allo svolgimento delle attività statutarie o all’incremento del patrimonio dell’ente, vietando categoricamente la distribuzione, anche indiretta, di utili a soci, collaboratori o amministratori, sia durante la vita dell’ente che in caso di scioglimento o recesso. L’unica eccezione riguarda i soci di società cooperative e di capitali, per i quali è previsto il rimborso del capitale effettivamente versato, ma senza alcuna rivalutazione legata alla crescita patrimoniale dell’ente.
Eccezioni alla assenza di lucro
Esiste, tuttavia, una deroga parziale per le società dilettantistiche di capitali e cooperative (ad eccezione delle cooperative a mutualità prevalente), che possono perseguire una finalità di lucratività attenuata. In questo caso, è consentita la distribuzione di una quota inferiore al 50% degli utili annuali, dopo la copertura di eventuali perdite, tramite aumenti gratuiti di capitale o distribuzione di dividendi entro limiti rigorosamente fissati. Questa flessibilità rappresenta un compromesso tra la natura dilettantistica e la sostenibilità economica, garantendo comunque il rispetto dei principi di trasparenza e correttezza gestionale.
Profilo fiscale ente sportivo dilettantistico
La normativa fiscale relativa agli enti sportivi dilettantistici ha subito importanti modifiche negli ultimi anni, con l’obiettivo di agevolare la costituzione e la gestione di tali realtà associative. In particolare, l’art. 12 del d.lgs. 28 febbraio 2021 n.36, aggiornato dal d.l. 18 ottobre 2023 n.145 e convertito nella legge 15 dicembre 2023 n.191, prevede che gli atti costitutivi e di trasformazione delle associazioni e società sportive dilettantistiche, nonché delle Federazioni Sportive Nazionali e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, siano soggetti all’imposta di registro in misura fissa. A completare il quadro delle agevolazioni fiscali, l’art. 27-bis della Tabella – Allegato B – del d.P.R. 26 ottobre 1972 n.642 stabilisce l’esenzione dall’imposta di bollo, mentre l’art. 90 del d.lgs. 5 novembre 2024 n.174 dispone l’esenzione dalla tassa sulle concessioni governative per gli atti relativi alle società e associazioni sportive dilettantistiche. Queste disposizioni rappresentano un incentivo concreto alla promozione dell’attività sportiva in ambito dilettantistico, alleggerendo il carico fiscale per tali enti e favorendo la loro diffusione sul territorio.