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Il Notaio per comprare una farmacia

Come comprare una farmacia e quali sono i requisiti?

La compravendita di una farmacia è regolata da leggi speciali perché non si tratta di una normale compravendita ma riguarda un particolare tipo di impresa la quale, data l’attività svolta, è sottoposta ad autorizzazioni legali ed a requisiti specifici. Seguendo le regole previste è tuttavia consentito effettuare l’acquisto della farmacia sia da parte di un altro farmacista iscritto all’albo sia anche da parte di una società del settore. In particolare, la compravendita dovrà essere effettuata dinanzi ad un Notaio come ogni altro trasferimento di azienda e seguendo anche la disciplina della cessione aziendale, oltre che quella specifica prevista per la farmacia. In particolare, la legge richiede una tempistica precisa per tale atto, esso infatti potrà essere effettuato solo quando siano passati almeno tre anni dal momento in cui è stata ottenuta l’autorizzazione per l’apertura della farmacia che viene messa in vendita. Come si può ben capire ci sono molti requisiti da dover rispettare quando si vuole comprare una farmacia ed il Notaio è il professionista individuato dalla legge per ricevere l’atto di compravendita. Egli saprà guidare le parti per il rispetto di tutte le regole ed i requisiti che sono previsi, come spieghiamo meglio nel dettaglio qui di seguito.

Quali sono le regole ed i requisiti per comprare una farmacia?

I requisiti previsti per comprare una farmacia riguardano diversi aspetti e dovrebbero essere chiariti al potenziale compratore prima della compravendita, nella fase preliminare all’acquisto. Per tale motivo, sarebbe opportuno rivolgersi al professionista notarile in tempo utile per conoscere regole e requisiti prima di giungere ad un accordo per l’acquisto. I requisiti previsti dalla legge riguardano vari aspetti; oltre il requisito tempistico che abbiamo visto sopra, una particolare previsione riguarda proprio il soggetto potenziale acquirente: infatti potrebbe acquistare una farmacia privata soltanto un farmacista o una società rientrante tra i tipi ammessi. Per quanto riguarda il farmacista, egli potrebbe anche operare attraverso un’impresa familiare, avvalendosi quindi della collaborazione dei propri familiari ai sensi dell’art. 230 bis del codice civile. Per quanto riguarda invece le società che potrebbero rendersi acquirenti di una farmacia, la legge prevede come requisito specifico che esse abbiano ad oggetto esclusivamente la gestione della farmacia. Laddove i soci non siano costituiti da farmacisti iscritti all’albo, la società avrebbe comunque il dovere di nominare quale direttore un farmacista. Inoltre, in merito al tipo di società ammesse, la società acquirente potrebbe essere una società di persone, una società di capitali oppure una società cooperativa a responsabilità limitata. La normativa in materia prevede inoltre che l’assunzione della qualità di socio in una società che gestisca una farmacia è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l’esercizio della professione medica.

Quali sono i consigli per la stipula?

I consigli principali per la stipula della compravendita di una farmacia privata sono innanzitutto quelli di informarsi presso un professionista esperto e conoscere bene tutte le regole previste. Bisogna sapere infatti che l’atto da stipulare può avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata dal Notaio. Sarebbe opportuno poi che all’interno dell’atto di compravendita fosse prevista una condizione sospensiva. In questa condizione potrebbe essere previsto che il contratto avrà efficacia solo se e quando il trasferimento venga stato riconosciuto dall’autorità competente. Infatti il trasferimento del diritto di gestire ed esercitare una farmacia, secondo gli articolo 1353 e seguenti del Codice Civile, deve essere riconosciuto con decreto della competente autorità sanitaria. Inoltre potrebbe essere utile richiedere preventivamente al Notaio o ad un altro professionista competente di effettuare i dovuti controlli sulla farmacia, visto che essa costituisce comunque un’azienda che svolge un’attività lucrativa.

Quali imposte si applicano al trasferimento della farmacia?

Riguardo alla tassazione prevista per la cessione d'azienda, ambito in cui rientra anche la cessione della farmacia, dobbiamo distinguere tra le tasse per il trasferimento, solitamente a carico dell’acquirente, e quelle per il guadagno che il cedente ha ricavato con la vendita.

L’operazione di cessione dell’azienda o di ramo d’azienda è sottoposta ad imposta di registro, ai sensi degli articoli 2 e 3 primo comma, lett. b) del TUR. In particolare, è prevista l’applicazione di un'imposta proporzionale del 3% sul valore dell'azienda, il cosiddetto avviamento, ad eccezione del valore degli immobili. Infatti se insieme alla farmacia viene trasferito anche un bene immobile, come ad esempio il locale in cui si svolge l’attività della farmacia, allora sul valore di tale immobile verrebbe applicata una tassazione del 9%, solo limitatamente ad esso. Se però le parti non andassero a specificare all’interno dell’atto quale parte del prezzo si riferisce all’acquisto del bene immobile, la conseguenza sarebbe quella di pagare il 9% su tutto il valore dell’operazione.  Per la cessione d’azienda non si applica invece l’imposta sul valore aggiunto ossia l’iva; quindi è un’operazione esente dall’iva.

Riguardo invece la tassazione prevista in capo al farmacista venditore, come soggetto imprenditore individuale, egli potrebbe scegliere tra il regime normale, il regime sostitutivo o, nel caso in cui siano passati più di 5 anni dall’apertura, il regime di tassazione separata. Sarà quindi lo stesso cedente a scegliere tra le opzioni messe a disposizione dalla normativa, valutando le varie possibilità anche con l’ausilio del commercialista ovvero del Notaio incaricato di ricevere l’atto.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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