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Il testamento del cieco dal Notaio: la legge sui ciechi e la fase della sottoscrizione

L’importanza della legge 3 febbraio 1975, n. 18 riguardante i non vedenti si parametra alla esigenza di eliminare qualsiasi discriminazione rispetto al non cieco, garantendo la validità effettiva della sua firma nell’atto, alla presenza del notaio.

Con essa, infatti, espressamente si dispone:

  • la piena capacità di agire, a tutti gli effetti giuridici, della persona affetta da cecità, purché non si tratti di persona interdetta o inabilitata (art. 1);
  • la validità della firma apposta su qualsiasi atto, anche senza assistenza, da parte della persona affetta da cecità, ai fini delle obbligazioni e delle responsabilità ad essa connesse (art. 2);
  • la facoltà del cieco di farsi assistere da una persona alla quale accordi la necessaria fiducia, e che lo assista nel compimento materiale dell’atto o semplicemente partecipi alla redazione limitandosi a quanto indicato dall’interessato (art. 3);
  • l’obbligo di far intervenire e sottoscrivere due persone designate ad hoc, qualora il cieco non sia in grado di sottoscrivere o abbia eseguito la sottoscrizione mediante croce-segno (art. 4).

Stante la genericità delle disposizioni che regolano l’intervento in atto di “due persone designate”, sembra opportuno ritenere che la mancata partecipazione alla redazione dell’atto non vada ad invalidare lo stesso, quando il cieco sia in grado di firmare, ma piuttosto lo renda “imperfetto” sotto il profilo documentale.

Occorre specificare che l’assistente del cieco è un collaboratore di parte che agisce nell’esclusivo interesse dell’assistito. Ciò esclude la possibilità che egli possa intervenire in atto anche come testimone.

Se il cieco non può sottoscrivere, è necessaria la sottoscrizione di due persone di fiducia (che possono essere assistenti al compimento dell’atto o partecipanti al processo di redazione), al fine di perfezionare il documento. Se, invece, il cieco ha sottoscritto col croce-segno, la firma delle persone di fiducia deve seguire quella del cieco, premettendo le parole “il testimone” o “il partecipante alla redazione dell’atto”.

In cosa consiste l’obbligo del notaio quando il testatore è cieco?

Quanto al testamento per atto di notaio, è necessario dire che sia la legge notarile che l’art. 603 c.c. - norma che disciplina il testamento pubblico - si devono coordinare con le disposizioni contenute nella legge sui ciechi.

Dalla regola di cui all’art. 603, comma 4, si ricava che nel testamento ove a testare è il cieco:

  • non è necessario che costui sottoscriva, qualora possa adempiere solo con grave difficoltà; l’obbligo della menzione da parte del notaio sussiste solo se manca la sottoscrizione anche col semplice croce-segno, e non anche quando egli abbia firmato;
  • la menzione della mancata sottoscrizione è fatta prima della lettura dell’atto, senza dimenticare che l’inosservanza di tale formalità è equiparata alla mancanza di sottoscrizione del testatore, che è causa di nullità del testamento pubblico.
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Ai fini della validità dell’atto, è necessario che intervengano quattro testimoni?

La regola dei quattro testimoni, prevista dall’art. 603 c.c., riguarda il caso in cui il testatore sia muto, sordo, sordomuto ed incapace di leggere, e sarà applicabile anche al cieco afflitto da tali ulteriori minorazioni, a nulla rilevando il modo in cui sia stato sottoscritto l’atto. Viceversa, il cieco che non sia muto né sordo né sordomuto può validamente stipulare in presenza di due testimoni. Tale interpretazione è avallata da una sentenza della Cassazione (Cass. civ., 8 giugno 1983, n. 3939, in Giust. civ., 1983, I, 2628) che dispone in tal senso: [...] mentre nel caso in cui l’impossibilità riguardi l’udito e/o la parola l’esigenza della fedele riproduzione della volontà del testatore è garantita, [...] dall’intervento di uno degli interpreti, solo quando a tale impossibilità si aggiunga l’incapacità di leggere (anche per cecità) la legge impone una garanzia ancora maggiore, cioè la presenza di quattro testimoni, invece dei due normalmente richiesti dal 1° comma dell’art. 603 citato. Consegue che se il testatore è cieco, e non pure muto o sordo, è sufficiente, per la validità dell’atto, la presenza di due testimoni.

Il testamento del cieco: com’è tutelato il testatore davanti al notaio?

Il necessario raccordo tra la l. 18/1975 e la legge notarile

Nonostante alcuni problemi interpretativi dovuti alla difficoltà di coordinare due normative abbastanza specifiche, sembra pacifico che la legge sui ciechi, essendo più settoriale, tenda a prevalere rispetto alla legge notarile. Ciò comunque non significa che il notaio non debba attenersi a quelli che sono gli adempimenti formali imposti dalla l.n.. In particolare, va considerata la menzione “impossibilitato a sottoscrivere” (riferita al testatore cieco) che deve essere inserita nell’atto, qualora il cieco non sia in grado di firmare o possa farlo solo con il croce-segno.

Inoltre, sempre ai sensi della l.n., colui che non sa o non può sottoscrivere, deve indicare la causa che glielo impedisce.

Tali obblighi indubbiamente completano e garantiscono anzi l’applicazione della relativa l. 18/1975, in quanto sono orientati ad accertare la sussistenza o meno dell’impedimento e il motivo per cui sussistono.

La dichiarazione della “causa ostativa”, in poche parole, esenta da responsabilità il notaio che si trovi ad autenticare la scrittura privata; diverso discorso si potrebbe fare per l’atto pubblico, nel quale la riproduzione della frase “impossibilitato a sottoscrivere” sembra suggellare un accertamento notarile.

Quando il cieco si trovi a sottoscrivere mediante croce-segno, si rende necessaria la presenza degli assistenti, di cui il notaio indica le generalità, utili al fine di documentare il loro intervento in atto. Questa precisazione è importante perché di fatto la sottoscrizione con croce-segno è equiparata a una mancata sottoscrizione, di cui il notaio fa menzione nel documento.

Controversa è l’applicabilità o meno della legge sui ciechi ai casi in cui si rediga un atto pubblico, alla presenza del notaio. Si può genericamente affermare che tale legge si applicherebbe in massima parte nell’ambito delle scritture private, ove si parla, nello specifico, di sottoscrizioni e di interventi o ausili da parte degli assistenti del cieco, mentre la sua applicazione risulterebbe ultronea per l’atto pubblico, la cui formazione spetta esclusivamente al notaio o pubblico ufficiale rogante (in tal senso, Cass.civ. II, 9 dicembre 1997, n. 12437, in Riv. Not., 1998).

BIBLIOGRAFIA: CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, Legge 3/2/1975, n. 18, recante provvedimenti a favore dei ciechi, Il notaro, 1976;DE SALVO, La legge a favore dei ciechi e la legge notarile, in Riv. not., 1975;DI FABIO, Manuale di notariato, Giuffrè Editore, Milano, 2014;SANTARCANGELO, Forma e clausole degli atti notarili, UTET GIURIDICA, Milano, 2018; NIUTTA, Provvedimenti a favore dei ciechi, in Notaro, 1975 Cass. civ. 9 dicembre 1997, n. 12437, in Riv. Not., 1998; Cass. civ., 12 dicembre 1994, n. 10604, in Corr. Giur., 1995; Cass. civ., 6 giugno 1957, n. 2066, in Giust. civ., 1957; Cass. civ., 21 maggio 1992, n. 6133, in Giur.it., 1993; Cass. civ., 8 giugno 1983, n. 3939, in Giust. civ., 1983; Cass. civ., 4 dicembre 2001, n. 15326, in Mass. giur. it., 2001.


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