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Quando due soci non vanno d’accordo, cosa succede?

Come superare il disaccordo tra soci?

STALLO DECISIONALE

Lo stallo decisionale si verifica solitamente nelle società dove i soci sono al 50 - 50 o dove comunque esiste un forte bilanciamento di voti e, molto spesso, sono soggetti legati anche da vincoli di parentela.

Spesso le liti constanti e la differente visione del futuro aziendale, soprattutto nelle piccole e medie aziende, può avere effetti irreversibili.

A causa del disaccordo che si instaura all’interno, la società non è più in grado di prendere decisioni al fine di portare avanti l’attività.

ESEMPI E CONSEGUENZE DELLO STALLO

Un’ ipotesi classica riguarda una società a responsabilità limitata (Srl), con due soci titolari entrambi di metà del capitale sociale, quindi con una partecipazione pari, che non si accordano riguardo una scelta da assumere.

I casi di stallo sono vari e possono riguardare: la diversa visione della gestione aziendale, il passaggio generazionale, il rifiuto di approvazione di delibere particolari quali l’approvazione del bilancio o di aumento di capitale necessario al fine di poter proseguire l’attività.

COME SI SUPERA?

Il disaccordo tra soci si può superare ex ante ossia inserendo nello statuto o nei patti sociali delle specifiche clausole atte ad evitare il verificarsi di queste situazioni.

Se inserite nello statuto le clausole hanno efficacia reale e quindi sono opponibili anche ai terzi, mentre se inserite nei patti sociali hanno effetti obbligatori e sono valide solo tra le parti che hanno sottoscritto i patti.

DIRITTO DI RECESSO

L’ipotesi più frequente di clausola introdotta nello statuto di una società al fine di prevenire liti è l’introduzione del diritto di recesso, regolato direttamente dal legislatore che prevede delle cause legali di recesso e poi cause c.d. “statutarie” che in sede di costituzione della società, o di successiva modifica dello statuto, vengono introdotte.

Le clausole statutarie di recesso vengono introdotte al fine di disciplinare preventivamente l’ipotesi in cui uno dei soci si trovi in disaccordo prevedendo la possibilità di uscita dello stesso.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, tenuto conto del valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso. In caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro 180 giorni dalla comunicazione della volontà di recedere fatta alla società.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure anche da parte di un terzo, sempre che i soci superstiti siano d’accordo all’entrata nella compagine sociale di quel terzo estraneo.

Se non sussistono sufficienti riserve in pancia alla società il rimborso può avvenire mediante riduzione del capitale sociale della stessa, se neppure il capitale è sufficiente la società viene posta in liquidazione.

Infatti la fuoriuscita di un socio, mediante recesso può portare anche alla liquidazione della società nel caso in cui non ci siano sufficienti mezzi per rimborsare il socio uscente. Ecco perché è importante conoscere ed introdurre eventuali altre clausole a tutela della continuazione della società nello statuto.

 

ALTRI ESEMPI DI CLAUSOLE

Le clausole anti - stallo più comuni sono:

-     quelle che prevedono l’introduzione di un voto prevalente ad un socio (c.d. casting vote), riguardo a specifiche materie.

-     Oppure è possibile introdurre delle clausole di opzione di acquisto tra cui la più comune viene definita clausola di Roulette russa. Si tratta di un obbligo di vendere la propria partecipazione o acquistare quella dell’altro socio al medesimo prezzo.

-     È possibile anche prevedere che un terzo soggetto, anche in qualità di arbitro, assuma la decisone oggetto dello stallo.

OPERAZIONE STRAORDINARIA SENZA PAGARE IMPOSTE DIRETTE

Un’ulteriore ed ultima possibilità per superare scontri tra soci è l’operazione straordinaria di scissione non proporzionale.

Tale operazione prevede la divisione del patrimonio della società tra i soci evitando la liquidazione della stessa ma scindendola in due società dove ad ognuna farà capo uno dei due soci.

Esempio: società Alfa (con soci Primo e Secondo al 50% ciascuno) si scinde in Beta (con socio Primo al 100%) e in Gamma (con socio Secondo al 100%).

Si tratta di un’operazione neutra, che non comporta trasferimento e pertanto non è soggetta a nessuna imposta diretta, ma solo all’imposta di registro di 200 euro.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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