Estinzione dell'usufrutto

Art. 1014 del Codice Civile


Oltre quanto è stabilito dall'art. 979, l'usufrutto si estingue:

1) per prescrizione per effetto del non uso durato per venti anni;

2) per la riunione dell'usufrutto e della proprietà nella stessa persona;

3) per il totale perimento della cosa su cui è costituito.

Struttura gerarchica per l'articolo 1014 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO TERZO - Della proprietà
  3. TITOLO V - Dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione
  4. Capo I - Dell’usufrutto
  5. Sezione IV - Estinzione e modificazioni dell’usufrutto
  6. Art. 1014
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