Atto di opposizione

Art. 103 del Codice Civile


L'atto di opposizione deve dichiarare la qualità che attribuisce all'opponente il diritto di farla, le cause dell'opposizione, e contenere l'elezione di domicilio nel comune dove siede il tribunale nel cui territorio si deve celebrare il matrimonio.

((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396)).

Struttura gerarchica per l'articolo 103 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO PRIMO - Delle persone e della famiglia
  3. TITOLO VI - Del matrimonio
  4. Capo III - Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale di stato civile
  5. Sezione III - Delle opposizioni al matrimonio
  6. Art. 103
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