Ritenzione a favore del possessore di buona fede

Art. 1152 del Codice Civile


Il possessore di buona fede può ritenere la cosa finché non gli siano corrisposte le indennità dovute, purché queste siano state domandate nel corso del giudizio di rivendicazione e sia stata fornita una prova generica della sussistenza delle riparazioni e dei miglioramenti.

Egli ha lo stesso diritto finché non siano prestate le garanzie ordinate dall'autorità giudiziaria nel caso previsto dall'articolo precedente.

Struttura gerarchica per l'articolo 1152 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO TERZO - Della proprietà
  3. TITOLO VIII - Del possesso
  4. Capo II - Degli effetti del possesso
  5. Sezione I - Dei diritti e degli obblighi del possessore nella restituzione della cosa
  6. Art. 1152
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