Vincolo di precedente matrimonio

Art. 124 del Codice Civile


Il coniuge può in qualunque tempo impugnare il matrimonio ((o l'unione civile tra persone dello stesso sesso)) dell'altro coniuge; se si oppone la nullità del primo matrimonio, tale questione deve essere preventivamente giudicata.

((258))

AGGIORNAMENTO (258)

La L. 20 maggio 2016, n. 76 ha disposto (con l'art. 1, comma 35) che la presente modifica acquista efficacia dal 5 giugno 2016.

Struttura gerarchica per l'articolo 124 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO PRIMO - Delle persone e della famiglia
  3. TITOLO VI - Del matrimonio
  4. Capo III - Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale di stato civile
  5. Sezione VI - Della nullità del matrimonio
  6. Art. 124
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