Il coniuge può in qualunque tempo impugnare il matrimonio ((o l'unione civile tra persone dello stesso sesso)) dell'altro coniuge; se si oppone la nullità del primo matrimonio, tale questione deve essere preventivamente giudicata.
((258))
AGGIORNAMENTO (258)
La L. 20 maggio 2016, n. 76 ha disposto (con l'art. 1, comma 35) che la presente modifica acquista efficacia dal 5 giugno 2016.
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