Invalidità della nuova obbligazione

Art. 1276 del Codice Civile


Se l'obbligazione assunta dal nuovo debitore verso il creditore, è dichiarata nulla o annullata, e il creditore aveva liberato il debitore originario, l'obbligazione di questo rivive, ma il creditore non può valersi delle garanzie prestate da terzi.

Struttura gerarchica per l'articolo 1276 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO I - Delle obbligazioni in generale
  4. Capo VI - Della delegazione, dell’espromissione e dell’accollo
  5. Art. 1276
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