Insolvenza di un condebitore in caso di rinunzia alla solidarietà

Art. 1313 del Codice Civile


Nel caso di rinunzia del creditore alla solidarietà verso alcuno dei debitori, se uno degli altri è insolvente, la sua parte di debito è ripartita per contributo tra tutti i condebitori, compreso quello che era stato liberato dalla solidarietà.

Struttura gerarchica per l'articolo 1313 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO I - Delle obbligazioni in generale
  4. Capo VII - Di alcune specie di obbligazioni
  5. Sezione III - Delle obbligazioni in solido
  6. Art. 1313
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