Atti di disposizione in pendenza della condizione

Art. 1357 del Codice Civile


Chi ha un diritto subordinato a condizione sospensiva o risolutiva può disporne in pendenza di questa; ma gli effetti di ogni atto di disposizione sono subordinati alla stessa condizione.

Struttura gerarchica per l'articolo 1357 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO II - Dei contratti in generale
  4. Capo III - Della condizione nel contratto
  5. Art. 1357
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