Impossibilità parziale

Art. 1464 del Codice Civile


Quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l'altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale.

Struttura gerarchica per l'articolo 1464 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO II - Dei contratti in generale
  4. Capo XIV - Della risoluzione del contratto
  5. Sezione II - Dell’impossibilità sopravvenuta
  6. Art. 1464
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