Diritto del mandatario sui crediti

Art. 1721 del Codice Civile


Il mandatario ha diritto di soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti dagli affari che ha conclusi, con precedenza sul mandante e sui creditori di questo.

Struttura gerarchica per l'articolo 1721 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO III - Dei singoli contratti
  4. Capo IX - Del mandato
  5. Sezione I - Disposizioni generali
  6. § 2 - Delle obbligazioni del mandante
  7. Art. 1721
SERVE LA CONSULENZA DEL NOTAIO?
richiedi il preventivo al notaio

Contatta il Notaio Gratis

Fai un PREVENTIVO

Scopri tutti i costi per stipulare l'atto

richiesta al notaio