Nozione

Art. 1742 del Codice Civile


Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata.

((Il contratto deve essere provato per iscritto. Ciascuna parte ha diritto di ottenere dall'altra un documento dalla stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Tale diritto è irrinunciabile.))

AGGIORNAMENTO (81)

Il D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai contratti già in corso alla data del 1° gennaio 1990, a decorrere dal 1° gennaio 1994".

Struttura gerarchica per l'articolo 1742 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO III - Dei singoli contratti
  4. Capo X - Del contratto di agenzia
  5. Art. 1742
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